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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 20.06.1998, Prot. N. 27897/97 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Oggetto Eiectionis (can. 703).
coram Davino
Contenuto Decretum Congressus reformandum non esse.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 1998, p. 885.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 50; 686 § 3; 703
Massime
1. Exclaustratio non est poena sed remedium quo intenditur bonum communitatis et, saltem indirecte, ipsius sodalis (ad ius quo exclaustratio regitur refertur decisio coram Silvestrini diei 5 maii 1990, prot. n. 18061/86 CA).
2. Competens Curiae Romanae Dicasterium decisionem eiectionis e monasterio, de qua in can. 703, in exclaustrationem, de qua in can. 686, § 3, mutare potest. In casu idem Dicasterium, omnibus consideratis, haud improbavit decisionem de statim exsequenda recurrentis eiectione e monasterio, attenta gravissima – en causa requisita – communitatis condicione et recurrentis ipsius recusata proposita temporanea commoratione in alio monasterio. Dicasterium illud iam latam et ad effectum perductam decisionem penitus immutavit, eiectionem recurrentis e domo non secumferre dimissionem declaravit, atque insuper decisionem emendavit cum converteret eiectionem e monasterio in impositam exclaustrationem, ratione ceterum habita Superioris declarationis et recurrentis animadversionum.
3. Ad petitam a recurrente diuturnam absentiam a monasterio quod attinet, saltem implicite competens Curiae Romanae Dicasterium petitioni respondit cum aliam elegerit viam, causis attente pensitatis et sufficienter motivis expositis; ceterum nullibi in Codice praescribitur quod diuturna e domo absentia potior sit quam exclaustratio.
4. Cum examen instituitur alicuius documenti, inepte interpretatio proponitur unius alteriusve locutionis ex toto contextu selectae, dum e contra recte verba intelleguntur toto prae oculis habito contextu.
5. Ad denegatum defensionis ius quod attinet, nullimode exceptio sustinetur. In casu revera recurrens accusationes plene cognoscebat atque suas exponere potuit animadversiones et coram Dicasterio et coram Supremo Tribunali heic potissimum et per suum Patronum.
6. Ad solvendam quaestionem de praetenso damno recurrenti inferto per amissionem bonae famae, regula iuris succurrit, quae recitat: «Damnum, quod quis sua culpa sentit, sibi debet, non aliis, imputare» (c. 86, R.J. in VI°).
1. L’esclaustrazione non è una pena, ma il rimedio con il quale si intende il bene della comunità e, almeno indirettamente, dello stesso sodale (circa il diritto che regge l’esclaustrazione si riferisce la decisione coram Silvestrini del 5 maggio 1990, prot. n. 18061/86 CA).
2. Il competente Dicastero della Curia Romana può cambiare la decisione di espulsione dal monastero di cui al can. 703 nella esclaustrazione di cui al can. 686, § 3. Nel caso lo stesso Dicastero, tutto considerato, non ha disapprovato la decisione dell’immediata espulsione dal monastero, vista la gravissima – ecco la causa richiesta – condizione della comunità e il rifiuto dello stesso ricorrente della proposta abitazione temporanea in un altro monastero. Quel Dicastero ha cambiato del tutto la decisione già emanata e eseguita, ha dichiarato che l’espulsione dalla casa del ricorrente non comportava la dimissione, e inoltre corresse la decisione mutando l’espulsione dal monastero nella esclaustrazione imposta, considerate del resto la dichiarazione del Superiore e le osservazioni del ricorrente.
3. Circa la richiesta del ricorrente di una prolungata assenza dal monastero, il competente Dicastero della Curia Romana ha almeno implicitamente risposto scegliendo un’altra soluzione, dopo aver attentamente considerato e sufficientemente esposto i motivi; del resto nel Codice mai si prescrive la preferenza della prolungata assenza dalla casa rispetto all’esclaustrazione.
4. Quando si esamina un documento, inutilmente si propone l’interpretazione di una o dell’altra parola, estratta da tutto il contesto; al contrario le parole si interpretano correttamente avendo dinanzi agli occhi tutto il contesto.
5. L’eccezione del negato diritto di difesa non si sostiene per nulla. Nel caso il ricorrente in realtà conosceva pienamente le accuse e poté esporre le sue osservazioni sia al Dicastero sia al Supremo Tribunale e qui soprattutto attraverso il suo Patrono.
6. Per risolvere la questione del preteso danno inferto al ricorrente che avrebbe perso la buona fama, viene in aiuto la regola del diritto che recita: «Deve imputare a se stesso e non ad altri il danno, chi lo sente per propria colpa» (c. 86, R.J. in VI°).

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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