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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 01.12.2009, Prot. N. 38743/06 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Translationis
coram Burke
Pubblicazione IE 27 (2015) 105-114; W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 105-116
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Traduzioni angl.: W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 105-116; it., IE 27 (2015) 105-114
Contenuto Constat de violatione legis in procedendo.
Note Cf. prot. nn. 38743/06 CA - DS; 46792/12 CA
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 51; 274 § 2; 1740-1747; 1741, n. 1; 1742 § 1; 1748-1752; 1747; 1748; 1749; 1750; 1752
Massime
1. Sufficit ut inter rationes adductas bonum animarum de quo in can 1748 reapse habeatur ut translatio legitima censeri possit (in casu adductae fuerunt etiam causae amotioni aptae).
1. È sufficiente che tra le ragioni addotte esista realmente il bene delle anime di cui al can 1748 perché il trasferimento possa essere considerato legittimo (nel caso erano state addotte anche cause proprie della rimozione).
2. Officium ad quod Episcopus parochum transferre vult propter bonum animarum vel Ecclesiae necessitatem aut utilitatem (cf. can. 1748) necessarie determinatum esse debet. Violatio legis proinde in procedendo habetur si procedura quoad translationem ad aliud officium parochi instituitur at decretum translationis ad officium cappellani denique editur; nam ad translationem ad officium cappellani deficiunt invitatio, de qua in can. 1748, colloquium cum duobus parochis, de quo in can. 1750, immo et articulatio rationum in ipso decreto, de qua in can. 51.
2. L’ufficio al quale il Vescovo intende trasferire il parroco per il bene delle anime o la necessità o l’utilità della Chiesa (cf. can. 1748) deve essere necessariamente determinato. Si ha pertanto violazione di legge in procedendo se la procedura viene istituita per il trasferimento al un altro ufficio parrocchiale, ma la decisione finale è il trasferimento all’ufficio di cappellano; per il trasferimento all’ufficio di cappellano, infatti, mancano l’invito di cui al can. 1748, la consultazione dei due parroci di cui al can. 1750, anzi la stessa articolazione delle ragioni nello stesso decreto di cui al can. 51.
3. Illegitima translatione decreta, non eo ipso cadit suspensio ab Episcopo forte parocho translato irrogata ob inoboedientiam praescriptis de quibus in can. 1752, quatenus ad can. 1747, § 1 remittit.
Cf. etiam prot. n. 38743/06 CA - DS
3. Decretata la illegittimità del trasferimento, non cade automaticamente la sospensione eventualmente irrogata dal Vescovo al parroco trasferito per la disobbedienza ai prescritti di cui al can. 1752, per quanto rimette al can. 1747, § 1.
Cf. pure le massime prot. n. 38743/06 CA - DS
 inglese - tedesco - spagnolo - francese - portoghese
Commenti J. Canosa, «Aspetti dello statuto giuridico dei chierici trattati in due decisioni della Segnatura Apostolica», IE 27 (2015) 117-124

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini