Università Facoltà di Diritto Canonico www.iuscangreg.itCIC1983CCEONorme extra-codicialiRisposte della Sede ApostolicaDiritto particolareDiritto proprio / statutiFonti storicheGiurisprudenzaAccordi internazionaliSiti webLetteraturaPeriodica de re canonicaBibliografia canonisticaMotori di ricercaLinklistMappa sitoDocentiNoti professori del XX secolo
Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 24.04.1999, Prot. N. 26765/96 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus
Oggetto Iurium.
Incid.: Restitutionis in integrum adversus decretum in Congressu diei 3 septembris 1997 latum.
Incid. in Incid.: Recursus ad Collegium Iudicans adversus decretum in Congressu diei 5 iunii 1998 latum, quo petita restitutio in integrum concessa non est.
coram Schotte
Contenuto Decretum Congressus reformandum non esse.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 1999, p. 938.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CCEO cann. 1326 § 1; 1326 § 2, n. 2
Normae Speciales Art. 105 § 1; Art. 105 § 2
Massime
1. Cum ad restitutionem in integrum ad normam can. 1326, § 2, n. 2 concedendam requiratur quod documenta exhibita, occasione eiusmodi petitionis restitutionis in intregrum, sint revera documenta post decisionem impugnatam detecta, quae documenta facta nova et contrariam decisionem exigentia indubitanter probent, documenta ergo antea exhibita vel non recenter detecta sed confecta, utcumque facta nova non probantia sed facta iam adducta simpliciter reiterantia, imparia sunt restitutioni in integrum concedendae.1. Per concedere a norma del can. 1326, § 2, n. 2 la restitutio in integrum si richiede che i documenti esibiti in occasione di tale domanda di restitutio in integrum siano veramente documenti rinvenuti dopo la decisione impugnata e documenti che provino senza dubbio fatti nuovi e che esigono una decisione contraria; documenti perciò già prima esibiti o non rinvenuti, ma recentemente confezionati, che comunque non provano fatti nuovi, ma semplicemente ripetano fatti già addotti, non sono presupposto per la concessione della restitutio in integrum.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

Collegamento a questa pagina: https://www.iuscangreg.it/stsa?id=354&lang=IT