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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 06.05.2000, Prot. N. 27280/96 CA


Parte attrice Rev.da X
Parte convenuta Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Oggetto Dimissionis
coram Agustoni
Contenuto Decretum Congressus reformandum non esse sed potius confirmandum.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 2000, p. 894.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 51; 57; 665 § 1; 696-700
Ordinatio Generalis Romanae Curiae Art. 138
Massime
1. Recursu contentioso administrativo expendendo, negligere nequeunt summa idest legis naturalis principia, utique in quolibet ordine iuridico atque potissimum in ambitu canonico numquam atque nullo omnino pretio oblivioni danda.
2. Nimis extollenda non est necessitas imponendi mandata «vi voti oboedientiae», quae clausula invocari valet ubi obligatio non datur vi ipsius legis, quae e contra sancitur in can. 696, § 1, conlato cum can. 665, § 1.
3. Minime constat de circumstantiis quae sodalem excusarent ab observantia tum can. 665, quam praecepti revertendi domum religiosam. Nam 1) nullibi ex actis constat sodalem infirmitatis causa domum petere non potuisse atque morbum, adhibitis cautelis, cum disciplina vitae claustralis componi haud valuisse (in casu, assiduae curae quas sodalis infirmae ac provectae aetatis matri inde ab annis praestabat, disciplinae monasticae gravamina probabiliter excedebant); 2) numquam sodalis affirmavit se carere praedicta habilitate psycho-physica vitam religiosam in monasterio ducendi; immo strenue institit se ius habere vivendi alio in monasterio; 3) Superiores competentes haud respuerunt testimonia medicalia a sodali exhibita sed super ipsis iudicium, pro competentia, fecerunt; 4) nec valet ad excusandum condicio matris sodalis, quam praesens in domu familiari adiuvabat; nam officium naturale erga parentes a sodalibus semper exercendum est iuxta statum religiosum.
4. Quoad assertam violationem in procedendo ob denegatum ius defensionis, attendendae sunt iteratae instantiae, quae vix haberi possunt recursus ad normam legis, per quas sodalis acriter contendit controversiam illegitimae absentiae solvere: responsum provocaverunt quod tandem aliquando quaerimoniis finem posuit.
5. Petitio tantum per telephonium facta haberi non potest petitio legitima ad decisionem obtinendam, ideoque non requirit responsum scriptum ad normam can. 51 ideoque et consequenter fundamentum deest ut can. 57 invocari possit.
1. Nel trattare il ricorso contenzioso amministrativo non si possono trascurare i sommi principi, ossia quelli di diritto naturale, che in qualsiasi ordinamento giuridico e soprattutto nell’ambito canonico mai e a nessun costo sono da omettere.
2. Non si deve troppo insistere sulla necessità di imporre un comando «in forza del voto di obbedienza», che è clausola da invocare laddove l’obbligo non è dato dalla stessa legge, come invece è sancito dal can. 696, § 1, collegato al can. 665, § 1.
3. Non consta per nulla di circostanze che abbiano scusato il membro dall’osservanza sia del can. 665 sia del precetto di rientrare in comunità. Infatti 1) dagli atti non consta che il membro non potesse rientrare in comunità per malattia e che la malattia, con le dovute cautele, non potesse essere conciliata con la disciplina monastica (nel caso, le assidue cure che il membro prestava da anni alla anziana madre inferma, eccedevano probabilmente le difficoltà della disciplina monastica); 2) il membro non ha mai riconosciuto di non avere la capacità psicofisica di vivere nella comunità monastica, ma piuttosto ha insistito di avere il diritto di vivere in un altro monastero; 3) i Superiori competenti non hanno rifiutato le diagnosi mediche esibite dal membro, ma hanno condotto su di esse per competenza un giudizio; 4) non vale come scusa la condizione della madre del membro, che aiutava a casa propria; infatti il dovere naturale verso i genitori deve essere esercitato dai membri sempre secondo il proprio stato religioso.
4. Quanto all’asserita violazione nella procedura a motivo della negazione del diritto di difesa, si devono considerare le continue istanze, che neppure ricorsi si possono considerare a norma di legge, con le quali il membro ha cercato di risolvere la controversia dell’illegittima assenza: esse hanno provocato la risposta che ha alla fine ha posto termine alle lamentele.
5. La domanda fatta solo per telefono non si può considerare domanda legittima al fine di ottenere una decisione; perciò essa non richiede una risposta scritta a norma del can. 51 e quindi di conseguenza manca il fondamento per invocare il can. 57.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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