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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Congressus del 01.06.2018, Prot. N. 53235/17 CA


Parte attrice D.nus Y
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Reductionis ecclesiae X in usum profanum
Pubblicazione Periodica 111 (2022) 300-304
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Traduzioni it., Periodica 111 (2022) 301-305
Contenuto Reiectionem in limine confirmandam esse; recursum adversus silentium quoad ecclesiam adaperiendam admittendum esse ad disceptationem; ecclesiam pendente recursu alienationi obnoxiam esse non posse
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 57 § 1; 57 § 2; 1222 § 2; 1611, n. 2
Lex propria Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis art. 90
Massime
1. Lata clausula a Signatura Apostolica iuxta quam est facultas Recurrentis, si et quatenus, provocandi adversus decretum tandem latum vel saltem editum, quo ecclesia in usum profanum ad normam can. 1222, § 2 ab Episcopo reducitur, petitio de ecclesia adaperienda legitime proposita habenda est. Item de recursu hierarchico ac de recursu contentioso administrativo.
Cf. maximae decreti Secretarii sub prot. n. 53235/17 CA et sententiae definitivae sub prot. 53235/17 CA.
1. Posta dalla Segnatura Apostolica la clausola secondo la quale il ricorrente ha facoltà, se e per quanto, di provocare avverso il decreto finalmente dato o almeno edito, con il quale la chiesa è ridotta ad uso profano dal vescovo a norma del can. 1222, § 2, la domanda di riaprire la chiesa si deve considerare legittimamente proposta. Allo stesso modo del ricorso gerarchico e del ricorso contenzioso amministrativo.
Cf. massime del decreto del Segretario nel prot. n. 53235/17 CA e della sentenza definitiva nel prot. n. 53235/17 CA.
 tedesco - francese
Commenti G.P. Montini, «I diritti dei fedeli di fronte all’autorità ecclesiastica che procede per vie di fatto», Periodica 111 (2022) 321-341

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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