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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Congressus del 27.03.2015, Prot. N. 49272/14 CA


Parte attrice D.nus X et alii
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Reductionis ecclesiae X in usum profanum
Contenuto Decretum reiectionis in limine confirmandum esse.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 2015, p. 786.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC can. 1222 § 2
LP art. 76 § 1
Massime
1. Quoad praeviam Promotoris Iustitiae auditionem in casu probandam, satis est ut in actis exstet adumbratio decreti reiectionis in limine a Promotore Iustitiae deputato exarata, subsignata et Secretario proposita.
1. Per provare che il Promotore di Giustizia è stato previamente ascoltato, è sufficiente che in atti si trovi la proposta del decreto di rigetto in limine preparata dal Promotore di Giustizia deputato exarata, firmata e presentata al Segretario.
2. Ad normam can. 127 requiritur ut exquiratur consilium omnium eorum qui sunt praesentes; nullo autem modo requiritur ut sententiae singulorum scripto consignentur.
2. A norma del can. 127 si richiede che si chieda il parere di tutti quelli che sono presenti, ma in nessun modo è richiesto che i pareri dei singoli sia messi per iscritto.
3. Coram Signatura Apostolica ad rem habenda sunt tantummodo motiva ob quae competens Curiae Romanae Dicasterium decisionem Episcopi approbavit (quae, in casu, respiciunt praesertim condicionem ecclesiae et condicionem oeconomicam paroeciae, ad quam aedes sacra pertinet).
3. Di fronte alla Segnatura Apostolica si devono considerare pertinenti solo i motivi per i quali il competente Dicastero della Curia Romana ha approvato la decisione del Vescovo (essi, nel caso, riguardano soprattutto la condizione della chiesa e la condizione economica della parrocchia alla quale appartiene l’edificio sacro).
4. Relatio ex una parte valida, quatenus structuram ecclesiae sanam iudicaverit, invalida ex altera parte, quatenus indicaverit reparationes in ea efficiendas una cum aestimatione pretii operum necessariorum, habita, argumentum sat contradictorium exstat, quod haud demonstrare potest competens Curiae Romanae Dicasterium, omnibus actis perspectis, erravisse circa gravem reductionis causam.4. Considerare una relazione da una parte valida, per quanto abbia giudicato sana la struttura della chiesa, e dall’altra parte invalida, per quanto abbia indicato le riparazioni da effettuare su di essa con la stima del prezzo delle opere necessarie, è argomento assai contradittorio, che non può dimostrare che il competente Dicastero della Curia Romana, dopo aver esaminati tutti gli atti, abbia errato sulla causa grave per la riduzione.
 tedesco

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini