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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Congressus del 20.02.2015, Prot. N. 48237/13 CA - DC


Parte attrice D.na X et alii
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Reductionis ecclesiae X in usum profanum
Contenuto Recursum ad disceptationem coram Iudicum Collegio admittendum non esse.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 2015, p. 786.
Cf. prot. n. 39162/09 CA
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC can. 1222 § 2
Massime
1. «Iura autem de quibus in can. 1222, § 2, “sunt praesertim iura patrimonialia vel eis assimilata, quae magna ex parte e fundatione vel aedificatione ecclesiae exsurgunt” (cfr. Decr. def. H.S.T. diei 21 novembris 1987, prot. n. 17447/85 CA), quae vero non praesumenda sed probanda sunt. Attamen donationes ad ecclesiam erigendam, servandam et ornandam factae, etiam ex parte pauperum, quae omnino laudabiles sunt et in memoriam omnium fidelium grato animo revocandae, minime iura de quibus pariunt» (cf. decretum definitivum diei 17 iunii 2014, prot. n. 46790/12 CA).
1. «I diritti poi di cui al can. 1222, § 2, “sono soprattutto i diritti patrimoniali o ad essi assimilati che per lo più scaturiscono dalla fondazione o dall’edificazione della chiesa» (cf. il decreto definitivo del 21 novembre 1987, prot. n. 17447/85 CA), i quali diritti non si possono presumere, ma si debbono provare. Le donazioni, invece, fatte per la erezione, conservazione e ornamento della chiesa, anche da parte dei poveri, che sono da apprezzare assolutamente e da ricordare con riconoscenza a memoria di tutti i fedeli, non generano assolutamente questi diritti» (cf. decreto definitivo del 17 giugno 2014, prot. n. 46790/12 CA).
2. Quoad gravem causam, de qua in can. 1222, § 2, iuxta Signaturae Apostolicae iurisprudentiam gravitas causarum fundamentum obiectivum habere debet, sed ipsa gravitas aestimanda est attentis circumstantiis concretis in casu habitis.
2. Quanto alla grave causa, di cui al can. 1222, § 2, secondo la giurisprudenza della Segnatura Apostolica la gravità delle cause deve avere un fondamento oggettivo, ma la stessa gravità deve essere valutata secondo le circostanze concrete del caso.
3. Requisita gravis causa haberi nequit ex mero cumulo rationum non pertinentium.
3. La grave causa richiesta non si può avere dal semplice cumulo di ragioni inconferenti.
4. Rationes praecipuae pro reductione ecclesiae in usum profanum ab Ordinario datae et a competenti Curiae Romanae Dicasterio fundatae et graves confirmatae sunt: impensa requisita pro restitutione ecclesiae in usum sacrum eiusque futuram conservationem, quae onus nimis grave constituerent pro paroecia ad quam ecclesia nunc pertinet; pretium exsequendi leges civiles pro incolumitate personarum in locis publicis tuenda et personis impeditis facilius ibidem accomodandis; expensae ecclesiae et aedificiorum eidem contingentium a paroecia solvendae, necnon pecunia Dioecesi restituenda pro expensis praedictorum aedificiorum conservandorum iam soluta; notitiae de statu et activitate oeconomica paroeciae, e quibus constat eam ultimis annis alias expensas paroeciae ex solis donationibus fidelium solvere non potuisse, ita ut copia pecuniae pro futuris necessitatibus paroeciae conservata sensim consummaretur.4. Le ragioni principali per la riduzione della chiesa ad uso profano date dall’Ordinario e confermate fondate e gravi dal competente Dicastero della Curia Romana sono: le spese richieste per restituire la chiesa all’uso sacro e alla sua futura conservazione, che costituirebbero un onere molto grave per la parrocchia alla quale la chiesa oggi appartiene; il prezzo per applicare le leggi civili per l’incolumità delle persone da assicurare nei luoghi pubblici e per l’accesso facilitato alle persone che ne sono impedite; le spese che la parrocchia deve affrontare per la chiesa e gli edifici annessi, come pure il denaro già speso da restituire alla diocesi per le spese dovute alla conservazione dei menzionati edifici; le informazioni sullo stato e l’attività economica della parrocchia, dalle quali risulta che essa negli ultimi anni non è stata in grado di pagare le altre spese della parrocchia con le sole offerte dei fedeli, così che le somme di denaro messe da parte per le future necessità della parrocchia sarebbero a poco a poco esaurite.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini