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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Congressus del 18.02.2015, Prot. N. 48594/13 CA - DC


Parte attrice D.na X
Parte convenuta Pontificium Consilium pro Laicis
Oggetto Sustentationis
Contenuto Reiectionem in limine confirmandam esse.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 2015, p. 786.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
LP art. 31 § 1
Massime
1. Quoties adversus reiectionem in limine a Secretario decretam recurratur, obiectum recursus ad Congressum tantum decretum eiusdem Secretarii considerandum est.
1. Qualora si ricorra contro il rigetto in limine deciso dal Segretario, oggetto del ricorso al Congresso si deve considerare solo il decreto del medesimo Segretario.
2. Statutum a competenti Curiae Romanae Dicasterio ius ad dignam sustentationem oeconomicam necnon ad securitatem habitationis, probandum est summam dein tributam dispositionem eiusdem Dicasterii violare.
2. Una volta stabilito dal competente Dicastero della Curia Romana il diritto ad un degno sostentamento economico e alla garanzia di un alloggio, si deve provare che la somma poi attribuita violi la disposizione del medesimo Dicastero.
3. Non exstat lex quae ius sanciat ad revocandam donationem ut recurrenti diaeta restituatur.
3. Non esiste una legge che sancisca il diritto alla revoca di una donazione perché al ricorrente sia restituita la casa.
4. Qui praesumpto bono iure ad causam apud Signaturam Apostolicam agendam non gaudeat, exemptionem ab expensis processualibus obtinere non potest.4. Chi non goda della presunzione di un buon diritto per introdurre la causa presso la Segnatura Apostolica, non può ottenere l’esenzione dalle spese processuali.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini