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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Congressus del 18.02.2015, Prot. N. 49414/14 CA


Parte attrice D.na X et alii
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Contenuto Recursum ad disceptationem coram Iudicum Collegio non esse admittendum.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 2015, p. 785.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 1222 § 2; 1520
Massime
1. Consensus paroecianorum ad ecclesiam in usum profanum reducendam haudquaquam requiritur (cf. can. 1222, § 2), cum ipsi, etiamsi probabiliter oeconomica contributione ad aedem sacram exstruendam vel conservandam providissent, nullum verum ius in eandem ecclesiam acquisiverint.
1. Non è richiesto il consenso dei parrocchiani per la riduzione ad uso profano della chiesa (cf. can. 1222, § 2), dal momento che essi, ancorché forse provvidero economicamente alla costruzione e alla conservazione dell’edificio sacro, non acquisirono alcun vero diritto sulla medesima chiesa.
2. Nullo modo requiritur, iuxta Signaturae Apostolicae iurisprudentiam, ut ipsum formale decretum reductionis ecclesiae ipsis paroecianis notificetur.
2. Secondo la giurisprudenza della Segnatura Apostolica non si richiede in alcun modo che lo stesso formale decreto di riduzione della chiesa sia notificato agli stessi parrocchiani.
3. De asserta peremptione actus administrativi nullo modo agi potest; nam, praescriptum can. 1520 tantummodo respicit processum iudicialem.
3. Non si può trattare assolutamente dell’asserita perenzione dell’atto amministrativo; il prescritto del can. 1520, infatti, riguarda solo il processo giudiziale.
4. Ad ecclesiae in usum profanum reductionem requiruntur a lege causae graves, non autem gravissimae.
4. Per la riduzione di una chiesa ad uso profano la legge richiede cause gravi, non gravissime.
5. Sufficere nequeunt ad normam can. 1222, § 2 rationes motivae characteris generalis, uti ex.gr. reductio numeri sacerdotum, numerus elevatus aedificiorum sacrorum, sed necessarium est in singulis casibus probare reapse haberi causas graves. Diligenter quoque distinguendum est inter processum reordinationis paroeciarum et reductionem ecclesiae in usum profanum. Quapropter v.gr. penuria sacerdotum esse potest causa ad paroeciam supprimendam, sed minime ad ecclesiam in usum profanum redigendam (cf. sententia definitiva diei 21 maii 2011, coram Caffarra, prot. n. 41719/08 CA, p. 6, n. 8).
5. A norma del can. 1222, § 2 non bastano ragioni di carattere generale, come per esempio la diminuzione dei sacerdoti o il numero elevato di edifici sacri, ma è necessario provare nei singoli casi che realmente si danno cause gravi. Si deve poi distinguere diligentemente tra il processo di riorganizzazione delle parrocchie e la riduzione della chiesa ad uso profano. Così, per esempio, la mancanza di sacerdoti può essere causa per la soppressione di una parrocchia, ma non per ridurre la chiesa ad uso profano (cf. sentenza definitiva del 21 maggio 2011, coram Caffarra, prot. n. 41719/08 CA, p. 6, n. 8).
6. Insufficientia oeconomica pro conservatione, reparatione et renovatione ecclesiae causam gravem constituit ad ecclesiam in usum profanum reducendam.
6. La insufficienza di mezzi economici per la conservazione, le riparazioni e il restauro della chiesa costituisce causa grave per ridurre la chiesa ad uso profano.
7. Iuxta communem Signaturae Apostolicae iurisprudentiam, probata inconsistentia iuris vel facti cuiusdam motivi, actus impugnati illegitimitatem non parit, si tamen unum saltem eiusdem actus motivum par sit sub specie sive iuris sive facti ut decretum sustineatur.
Cf. etiam maximae prot. n. 49414/14 CA - DD.
7. Secondo la comune giurisprudenza della Segnatura Apostolica, la provata inconferenza di diritto o di fatto di un certo motivo, non genera l’illegittimità dell’atto impugnato, se tuttavia almeno uno dei motivi del medesimo atto sia adeguato sia quanto a diritto sia quanto a fatto a sostenere il decreto.
Cf. anche le massime prot. n. 49414/14 CA - DD.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini