Università Facoltà di Diritto Canonico www.iuscangreg.itCIC1983CCEODiritto per la Chiesa latinaDiritto orientaleDiritto particolareDiritto proprio / statutiFonti storicheGiurisprudenza STSAAccordi internazionaliSiti webLetteraturaPeriodica de re canonicaBibliografia canonisticaMotori di ricercaLinklistMappa sitoDocentiNoti professori del XX secolo
Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 02.12.2006, Prot. N. 35031/05 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Oggetto Dimissionis
coram Vallini
Contenuto Decretum Congressus non est reformandum.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 2006, p. 726.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 665; 696 § 1
Evangelica testificatio n. 28
Massime
1. Si contra Congressus decretum recurrentis Patronus ad Collegium tantummodo provocat pro motivationibus expositis in memoriali pro Congressu et non acceptis, ullum argumentum profert ob quod Congressus erravisset, partem dispositivam eiusdem decreti impugnans, arduum videtur a conclusione eiusdem Congressus recedere (in casu rationes in decreto Congressus expositae tantum recoluntur).
1. Se il Patrono del ricorrente si limita a provocare contro il decreto del Congresso per i motivi già esposti nel memoriale precedente al Congresso e non accettati, non adduce alcun argomento per il quale il Congresso avrebbe errato e impugna la parte dispositiva del medesimo decreto, sembra arduo recedere dalla conclusione dello steso Congresso (nel caso si riassumono semplicemente le ragioni esposte nel decreto del Congresso).
2. Ratio praeteritae et diutinae oppositionis ex parte legitimorum Superiorum adversus exsecutionem decreti competentis Curiae Romanae Dicasterii, quaeque etiamnunc a praecepto oboedientiae recurrentem excusaret, nulla refert; nam in casu praeceptum ad propriam domum religiosam revertendi in se haud «legibus divinis vel constitutionibus Instituti manifesto adversatur» nec «malum grave et certum secumfert» (Paulus PP. VI, Adhort. Apost. Evangelica testificatio, diei 29 iunii 1971, n. 28) vel pro fidelibus vel pro ipso sodale, neque recurrens bonam fidem invocare potest, quia ipsi Superiores olim recusantes nunc sunt praecipientes quae agenda sunt.
2. Non interessa il fatto che prima e a lungo i legittimi Superiori si siano opposti alla esecuzione del decreto del competente Dicastero della Curia Romana, e che questo scuserebbe tuttora il ricorrente dal precetto di obbedienza; infatti nel caso il precetto di rientrare nella propria casa religiosa in se stesso non «è manifestamente contrario alle leggi divine o alle costituzioni dell’istituto» né «comporta un male grave e certo» (Paolo PP. VI, esortazione apostolica Evangelica testificatio del 29 giugno 1971, n. 28) per i fedeli o per lo stesso sodale, né il ricorrente può invocare la buona fede perché i Superiori che allora si opponevano oggi comandano quanto deve essere fatto.
3. Quoad brevissima tempora ad oboediendum in praeceptis data, ea nihil attinent ad dimissionem recurrentis, qui dimissus non est quia revertere ad domum non potuisset intra terminos, sed quia ad domum revertere pertinaciter recusavit.
3. I brevissimi termini dati dai precetti per obbedire non rilevano nella dimissione del ricorrente, che non è stato dimesso perché non avrebbe potuto tornare alla comunità, ma perché ha ricusato pertinacemente di rientrarvi.
4. Defectus scandali et damni communionis ecclesialis ex modo agendi recurrentis haud relevat, cum hae circumstantiae aggravantes haud sunt necessariae pro dimissione sodalis.4. Il fatto che dal modo di comportarsi del ricorrente non ne venga né scandalo né danno alla comunione ecclesiale non rileva perché queste circostanze aggravanti non sono richieste per la dimissione di un sodale.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini