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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 02.12.2006, Prot. N. 36713/04 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Praecepti officiis renuntiandi
coram Coccopalmerio
Contenuto Decretum Congressus non est reformandum.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 2006, p. 726
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 79; 220; 285 § 4
Massime
1. Oboedientia praecepto tandem peracta, quo Ordinarius officiis renuntiandi imposuit, obiectum recursus, quem recurrens apud Signaturam Apostolicam ad bonam famam reparandam prosequitur, illegitima eiusdem bonae famae laesio exstat.
1. Una volta realizzata l’obbedienza al precetto, con il quale l’Ordinario ha imposto la rinuncia agli uffici, oggetto del ricorso presso la Segnatura Apostolica che il ricorrente ha proseguito per la riparazione della buona fama, rimane l’illegittima lesione della medesima buona fama.
2. Nulla probatione de illegitima bonae famae laesio adducta, recurrenti nullum ad recursum interesse superest postquam controversia alioquin finem habuit (in casu bona fama haud laesa censetur ex mera mentione in decreto impugnato facta de scandalo et admiratione populi ex notitiis in ephemeridibus datis circa dissensionem inter recurrentem et Ordinarium, dum ceterum nulla notitia de eodem decreto per media communicationis socialis publici iuris facta est).
2. Se non è prodotta alcuna prova dell’illegittima lesione della buona fama, al ricorrente non rimane alcun interesse al ricorso, dopo che del resto la controversia ha avuto fine (nel caso non si ritiene lesa la buona fama per la semplice menzione nel decreto impugnato dello scandalo e della meraviglia della gente per le notizie date sui giornali del contrasto tra il ricorrente e l’Ordinario, mentre del resto nessuna notizia del medesimo decreto è stata pubblicata sui mezzi di comunicazione sociale).
3. Ordinarii licentia requisita ad gestiones bonorum ad laicos pertinentium ineundas et ad officia saecularia, quae secunferunt onus reddendarum rationum, assumenda, requisita manet etiam ad eiusdem gestionis vel officii exercitium, adeo ut ipse Ordinarius licentiam revocare possit.3. La licenza dell’Ordinario, richiesta per assumere l’amministrazione di beni di pertinenza dei laici e per assumere uffici secolari, che comportano l’onere di rendiconto, rimane richiesta anche per l’esercizio della medesima amministrazione e del medesimo ufficio, così che lo stesso Ordinario possa revocare la licenza.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini