Università Facoltà di Diritto Canonico www.iuscangreg.itCIC1983CCEONorme extra-codicialiRisposte della Sede ApostolicaDiritto particolareDiritto proprio / statutiFonti storicheGiurisprudenzaAccordi internazionaliSiti webLetteraturaPeriodica de re canonicaBibliografia canonisticaMotori di ricercaLinklistMappa sitoDocentiNoti professori del XX secolo
Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Secretarii del 25.03.2014, Prot. N. 48760/14 CA


Parte attrice D.na X et alii
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Suppressionis paroeciae X et status ecclesiae
Pubblicazione W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 395-400; J 77 (2021) 206-211
Download
Traduzioni angl.: W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 395-400; J 77 (2021) 206-211
Contenuto Recursus reicitur
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 50; 51; 127; 515 § 2
Decretum Christus Dominus 32
Massime
1. Ad normam can. 515, § 2 unius Episcopi dioecesani est paroecias supprimere, qui eas ne supprimat, nisi audito consilio presbyterali; antequam decretum suppressionis ferat, Episcopus necessarias notitias et probationes exquirat, atque, quantum fieri potest, eos audiat quorum iura laedi possint; quae iura acquisita haberi possunt v.g. ex actu fundationis vel contractus, sed probanda sunt; decretum suppressionis feratur, denique, saltem summarie expressis motivis.
2. Etiam paroecia in bona condicione legitime supprimi potest; nam consideranda est non tantum condicio singulae paroeciae sed etiam totius urbis, immo totius dioecesis (cf. decretum diei 12 iunii 2012, prot. n. 46039/11 CA, p. 3). Unio, enim, paroeciarum fidem et vitam debiliorum communitatum roborare potest.
3. Non exstat lex, quae ius sancit ut, suppressa paroecia, eius ecclesia permaneat ecclesia paroecialis; decisio enim quoad electionem ecclesiae paroecialis pro nova paroecia ad discretionem Episcopi dioecesani pertinet, exclusa tamen arbitrarietate.
Cf. etiam maximae prot. n. 48760/14 CA.
1. A norma del can. 515, § 2 sopprimere le parrocchie spetta al solo vescovo diocesano, che non le sopprima se non dopo aver ascoltato il consiglio presbiterale. Prima di emanare il decreto di soppressione, il vescovo raccolga le notizie e le prove necessarie, e, per quanto possibile, ascolti coloro i cui diritti possano essere lesi; questi diritti possono essere diritti acquisiti, per esempio, per atto di fondazione o per contratto, ma si devono provare. Il decreto di soppressione infine si emette esprimendo i motivi almeno sommariamente.
2. Anche una parrocchia in buone condizioni può essere legittimamente soppressa; si deve infatti considerare non solo la condizione della singola parrocchia, ma di tutta la città, anzi di tutta la diocesi (cf. il decreto del 12 giugno 2012, prot. n. 46039/11 CA, p. 3). L’unione di parrocchie, in fatti, può rafforzare la fede e la vita di comunità più deboli.
3. Non vi è una legge che sancisca il diritto che, soppressa una parrocchia, la sua chiesa rimanga chiesa parrocchiale; la decisione infatti della scelta della chiesa parrocchiale per la nuova parrocchia compete alla discrezione del vescovo diocesano, con esclusione però di ogni arbitrio.
Cf. pure massime prot. n. 48760/14 CA.
 francese

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

Collegamento a questa pagina: https://www.iuscangreg.it/stsa?id=288&lang=IT