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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Secretarii del 22.10.2011, Prot. N. 45816/11 CA


Parte attrice D.na X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Suppressionis paroeciae X
Pubblicazione W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 353-363
Traduzioni angl.: W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 353-363
Contenuto Recursus reicitur
Note Cf. decretum Congressus 27.03.2012
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 50; 51; 121; 212 § 3; 515 § 2; 518; 1254; 1267 § 3
Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti Istruzione Erga migrantes caritas Christi nn. 91-92; artt. 6-7
Massime
1. Ad normam can. 515, § 2 unius Episcopi dioecesani est paroecias supprimere, qui eas ne supprimat, nisi audito consilio presbyterali; antequam decretum suppressionis ferat, Episcopus necessarias notitias et probationes exquirat, atque, quantum fieri potest, eos audiat quorum iura laedi possint; quae iura acquisita haberi possunt v.g. ex actu fundationis vel contractus, sed probanda sunt; decretum suppressionis feratur, denique, saltem summarie expressis motivis; qua in re, «Episcopus dioecesanus ... iuxta suam prudentem discretionem procedere potest, exclusa vero arbitrarietate» (decreta Congressus diei 3 maii 2002, prot. nn. 33219/01 CA; 32220/01 CA); sufficit proinde iusta causa; qua in ratione perpendenda, non solum condicio paroeciae consideranda est, verum etiam totius dioecesis, ut totius dioecesis saluti animarum et quidem etiam in futuro, meliore quo fieri potest modo, provideatur; nullum tamen «ius christifidelibus agnoscitur ad determinatam paroeciam, cum illis sufficiat paroecia quaedam, quae eorundem curam pastoralem expleat» (cf., v.g., decreta Congressus dierum 12 octobris 1995, prot. n. 25323/94 CA; 18 ianuarii 1996, prot. n. 25465/94 CA; 12 octobris 1995, prot. n. 25530/95 CA; 22 maii 2009, prot. n. 39525/07 CA).
1. A norma del can. 515, § 2 sopprimere le parrocchie spetta al solo vescovo diocesano, che non le sopprima se non dopo aver ascoltato il consiglio presbiterale. Prima di emanare il decreto di soppressione, il vescovo raccolga le notizie e le prove necessarie, e, per quanto possibile, ascolti coloro i cui diritti possano essere lesi; questi diritti possono essere diritti acquisiti, per esempio, per atto di fondazione o per contratto, ma si devono provare. Il decreto di soppressione infine si emette esprimendo i motivi almeno sommariamente. In questa materia «il vescovo diocesano … può procedere secondo la sua prudente discrezione, escluso però l’arbitrio» (decreti del Congresso del 3 maggio 2002, prot. nn. 33219/01 CA; 32220/01 CA). È sufficiente, pertanto, una giusta causa, nella considerazione della quale si deve tener presente non solo la condizione della parrocchia, ma anche di tutta la diocesi, perché si provveda nel miglior modo possibile alla salvezza delle anime di tutta la diocesi e pure anche per il futuro. Tuttavia non «si riconosce ai fedeli il diritto a una determinata parrocchia, purché basti ad essi una qualche parrocchia, che esplichi la loro cura pastorale (cf., per esempio, i decreti del Congresso dei giorni 12 ottobre 1995, prot. n. 25323/94 CA; 18 gennaio 1996, prot. n. 25465/94 CA; 12 ottobre 1995, prot. n. 25530/95 CA; 22 maggio 2009, prot. n. 39525/07 CA).
2. Ad suppressionem paroeciae personalis quod attinet, agnoscendum est migratorum ius servandi patrimonium spiritale, immo ubi id expediat constituantur pro eis paroeciae personales, quod ius vinculatum non est cum quadam determinata paroecia personali, quae est una tantum ex pluribus comprobatis rationibus et viis in pastorali cura agenda pro coetibus specialibus fidelium (cf., v.g., decreta Congressus dierum 25 ianuarii 1991, prot. n. 21896/90 CA; 3 maii 1995, prot. n. 24388/93 CA; 26 ianuarii 1996, prot. n. 26205/95 CA; 18 iulii 1996, prot. n. 26399/95 CA). Mutata autem rei condicione, Episcopus dioecesanus, iuxta Signaturae Apostolicae iurisprudentiam, iusta ex causa etiam eiusmodi paroeciam supprimere potest et alio modo migratorum curae pastorali providere (cf. decretum definitivum diei 7 maii 2010, prot. n. 39162/06 CA).
2. Per la soppressione di una parrocchia personale, si deve riconoscere il diritto degli emigrati a conservare il patrimonio spirituale, anzi se è conveniente si devono costituire per loro parrocchie personali. Il diritto degli emigrati tuttavia non è legato con una determinata parrocchia personale, che è solo una delle molteplici modalità e vie per provvedere alla cura pastorale per gruppi speciali di fedeli (cf., per esempio, i decreti del Congresso dei giorni 25 gennaio 1991, prot. n. 21896/90 CA; 3 maggio 1995, prot. n. 24388/93 CA; 26 gennaio 1996, prot. n. 26205/95 CA; 18 luglio 1996, prot. n. 26399/95 CA). Cambiata poi la situazione, il vescovo diocesano, secondo la giurisprudenza della Segnatura Apostolica, per giusta causa può sopprimere anche questo tipo di parrocchia e provvedere in altro modo alla cura degli emigrati (cf. il decreto definitivo del 7 maggio 2010, prot. n. 39162/06 CA).
3. Distinguendum est inter translationem dominii bonorum et mutationem eorum destinationis ad alios fines; violatio legis per se haberi nequit eo quod nova paroecia bona iuraque patrimonialia paroeciae suppressae propria obtineat, cum nihil statuatur in decreto suppressionis circa destinationem bonorum; haud ceterum verisimile apparet quod paroeciani paroeciae suppressae oblationes fecerunt ea mente ut excluderetur earum usus ad eosdem fines in earum nova paroecia prosequendos; quae exclusio (eiusque acceptatio etiam implicita ex parte auctoritatis competentis) utcumque probari debet in singulis casibus nec ad rem non sufficit quaedam voluntas interpretativa ex parte oblatorum eorumve successorum.
3. Si deve distinguere tra il trasferimento della proprietà dei beni et il cambiamento della loro destinazione ad altri fini. Per sé non c’è violazione di legge per il fatto che una nuova parrocchia ottenga i beni e i diritti patrimoniali di una parrocchia soppressa, se non si stabilisce alcunché nel decreto di soppressione in merito alla destinazione dei beni; non appare peraltro verosimile che i parrocchiani della parrocchia soppressa abbiano fatto delle offerte con il proposito di escludere il loro uso per le medesime finalità da perseguire nella loro nuova parrocchia; la quale esclusione (e la sua accettazione almeno implicita da parte dell’autorità competente) comunque si deve provare nei singoli casi e non basta al riguardo una certa volontà interpretativa degli offerenti o dei loro successori.
4. Iuri canonico haud alienum est paroeciae territoriali adnectere curam pastoralem migratorum etiam extra eius territorium sed intra eandem dioecesim degentium.
Cf. maximae prot. n. 45816/11 CA – DC
4. Non è contrario al diritto canonico unire ad una parrocchia territoriale la cura pastorale di migranti, che si trovano anche fuori dal suo territorio, purché all’interno della medesima diocesi.
Cf. massime prot. n. 45816/11 CA – DC

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini