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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Secretarii del 23.04.2007, Prot. N. 39303/06 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Suspensionis
Pubblicazione W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 97-100
Traduzioni angl.: W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 97-100
Contenuto Recursus reicitur
Note Cf. prot. nn. 38743/06 CA; 46792/12 CA.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 1347 § 1; 1350; 1353; 1358 § 1; 1371, n. 2; 1373; 1381 § 2; 1747 § 1; 1747 § 3; 1752
Massime
1. Parochus translatus, pendente recursu, debet a parochi munere exercendo abstinere, quam primum liberam relinquere paroecialem domum, et omnia quae ad paroeciam pertinent administratori paroeciali ab Episcopo nominato tradere.
1. Nella pendenza del ricorso il parroco trasferito deve astenersi dall’esercizio dell’ufficio di parroco, lasciare libera quanto prima la casa canonica, e consegnare all’amministratore parrocchiale nominato dal vescovo tutto quanto appartiene alla parrocchia.
2. Adversus parochum, praescriptis can. 1752 cum can. 1747, §§ 1 et 3 colligati haud parentem, per decretum poenale delicta, de quibus in cann. 1371, n. 2, 1373 et 1381, § 2, adduci possunt.
2. Contro il parroco che non obbedisce ai prescritti del can. 1752 collegato con il can. 1747, §§ 1 e 3, possono essere addotti con decreto penale i delitti, di cui nei cann. 1371, n. 2, 1373 et 1381, § 2.
3. Recursus, adversus poenam impositam, eiusdem poenae suspensionem perdurante recursu secumfert, minime vero suspensionem obligationum, ob quarum neglectum poena imposita est.3. Il ricorso contro la pena imposta comporta, durante il ricorso, la sospensione della stessa pena, non però la sospensione degli obblighi per la cui disobbedienza la pena è stata imposta.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini