Università Facoltà di Diritto Canonico www.iuscangreg.itCIC1983CCEODiritto per la Chiesa latinaDiritto orientaleDiritto particolareDiritto proprio / statutiFonti storicheGiurisprudenza STSAAccordi internazionaliSiti webLetteraturaPeriodica de re canonicaBibliografia canonisticaMotori di ricercaLinklistMappa sitoDocentiNoti professori del XX secolo
Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 21.05.1988, Prot. N. 17914/86 CA


Parte attrice Consilium pro servanda Ecclesia Paroeciali X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Demolitionis Ecclesiae Paroecialis X
coram Rossi
Pubblicazione IE 33 (2021) 623-634
Download
Traduzioni it., IE 33 (2021) 623-634
Contenuto Recursus non est ad disceptationem admittendus.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 113 § 2; 114; 116; 118; 209; 213; 215; 216; 217; 222 § 1; 225; 229; 231; 299 § 1; 299 § 3; 312 § 1; 322; 369; 515 § 2; 1222; 1261; 1476; 1737 § 1
Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici authentice interpretando Responsum ad propositum dubium, 29 aprilis 1987; AAS 80 (1988) 1818
Massime
1. Personae iuridicae, constitutae aut ex ipso iuris praescripto aut ex speciali competentis auctoritatis concessione per decretum data (cf. can. 114, § 1), sive sint publicae sive sint privatae (cf. cann. 116; 118), recurrere possunt in iudicio.
1. Le persone giuridiche, costituite o dalla stessa disposizione del diritto oppure dalla concessione speciale da parte dell’autorità competente data per mezzo di un decreto (cf. can. 114, § 1), sia pubbliche sia private (cf. cann. 116; 118), possono ricorrere in giudizio.
2. Nullus christifidelium coetus, privata inter se conventione inita (cf. cann. 215; 299, § 1) constitutus, agnoscitur in Ecclesia (can. 299, § 3), nisi eius statuta ab auctoritate ecclesiastica competenti sint recognita. Quae recognitio vero coetus naturam non immutat. Huic autem christifidelium coetui non agnoscitur, qua coetus, capacitas in iudicio recurrendi.
2. Nessun gruppo di fedeli costituito tramite convenzione tra di loro stipulata (cf. cann. 215; 299, § 1) è riconosciuto nella Chiesa (can. 299, § 3) a meno che i suoi statuti non siano stati riveduti dalla competente autorità ecclesiastica. Tale esame invero non muta la natura del gruppo. Ora a un tale gruppo di fedeli non si riconosce, come gruppo, la capacità di ricorrere in giudizio.
3. Cum impossibile sit per legem statuere obiectivitatem et mensuram gravaminis de quo in can. 1737, § 1, necesse est ut Superiores hierarchici et iudices tribunalis administrativi in admittenda vel reicienda, singulis in casibus, legitimatione activa recurrentis congrua discretionalitate gaudeant. Praeterea, necesse est ut quisquis ex recurrentibus antea ostendat suam relationem personalem, directam, actualem et iuridice fundatam relate ad actum administrativum impugnandum.
3. Dal momento che è impossibile attraverso una legge stabilire l’oggettività e la misura del gravame di cui al can. 1737, § 1, è necessario che i Superiori gerarchici e i giudici del tribunale amministrativo godano di una congrua discrezionalità nell’ammettere e nel rigettare nei singoli casi la legittimazione attiva del ricorrente. È inoltre necessario che chiunque ricorra prima mostri la sua relazione personale, diretta, attuale e giuridicamente fondata in relazione all’atto amministrativo da impugnare.
4. Recursus a coetu semel exhibitus, sanari nequit simplici declaratione christifidelium se nunc agere velle coniunctim uti litis consortes, ita ut recursus, qui antea fuit propositus a Coetu, prout Coetu, nunc uti recursus singulorum christifidelium censeatur.
4. Una volta che un decreto è esibito da un gruppo non può essere sanato con una semplice dichiarazione dei fedeli di voler ora agire congiuntamente come consorti nella lite, così che il ricorso, prima proposto come gruppo, in quanto gruppo, ora sia considerato come ricorso di singoli fedeli.
5. Episcopus praescripto can. 1222, § 2 non tenetur a fidelibus paroeciae adscriptis nunc recurrentibus, sive singillatim sive coniunctim agentibus, aliquid exquirere, quia iura christifidelium sese referunt generatim ad omnia quae fideles paroeciae adscripti, qua singuli et qua communitas paroecialis, ad ecclesiam paroecialem attulerunt (cf. cann. 222, § 1; 1261). Consensus autem christifidelium requiritur ad normam can. 1222, § 2, si et quatenus fideles iura sibi legitime vindicant, ut exemplo utamur, ex fundatione vel ex aedificatione ecclesiae provenientia, quae quidem iura dicuntur patrimonialia aut assimilata.
5. Il vescovo non è tenuto in base al can. 1222, § 2 a chiedere alcunché dai fedeli appartenenti alla parrocchia, ora ricorrenti sia come singoli sia congiuntamente: i diritti dei fedeli infatti si riferiscono generalmente a tutto quanto i fedeli della parrocchia, come singoli e come comunità parrocchiale, hanno apportato alla chiesa parrocchiale (cf. cann. 222, § 1; 1261). Il consenso poi dei fedeli è richiesto a norma del can. 1222, § 2, se e per quanto i fedeli rivendicano per sé legittimamente diritti che, per esempio, provengono dalla fondazione o edificazione della chiesa, che appunto si dicono patrimoniali o assimilati.
6. Iura christifidelium, adiumentum scilicet accipiendi ex bonis spiritualibus Ecclesiae, ad persolvendum cultum, ad promovendam et sustinendam actionem apostolicam, necnon eorundem christifidelium obligationes, servandi scilicet communionem cum Ecclesia, subveniendi necessitatibus Ecclesiae, collaborandi in propaganda et sustinenda fide, non sunt indissolubiliter vinculata cum quadam ecclesia paroeciali, ac proinde nec eorum exercitium ab exsistentia determinatae aedis sacrae pendet. Christifideles nempe iure non gaudent determinandi ubi vel quo loco divinus cultus sit peragendus, qui quidem a Pastoribus determinatur (cf. cann. 369; 374).
6. I diritti dei fedeli, a ricevere gli aiuti derivanti dai beni spirituali della Chiesa, ad esercitare il culto, a promuovere e sostenere l’attività apostolica, come pure gli obblighi degli stessi fedeli, a conservare la comunione con la Chiesa, a sovvenire alle necessità della Chiesa, a collaborare nella diffusione e nel sostegno della fede, non sono indissolubilmente vincolati con una certa chiesa parrocchiale, e perciò neppure il loro esercizio dipende da un determinato edificio sacro. I fedeli naturalmente non godono del diritto di determinare dove o in quale luogo il culto divino deve essere reso, che appunto è determinato dai Pastori (cf. cann. 369; 374).
7. Ex praescripto can. 1222 proinde christifidelis quisquam titularis est alicuius iuris subiectivi, nec interesse legitimum habet sufficiens ut fundamentum ad recursum praebeant. Iudicium circa gravamen, in casu, considerari debet relate ad novam conditionem quae exsurgat ex demolitione ecclesiae (in casu patronus fere nihil aliud ad rem dicere potuit nisi quod aliqui christifideles adscripti fuerunt paroeciae de qua; nemo asseruit, et aliquo modo probavit, se gravatum fuisse ex actu administrativo).
7. Dal prescritto del can. 1222 quindi nessun fedele è titolare di un diritto soggettivo né possiede un interesse legittimo sufficiente da dare fondamento ad un ricorso. Il giudizio circa il gravame, nel caso, deve essere considerato in relazione alla nuova condizione che sorga dalla demolizione di una chiesa (nel caso il patrono non ha potuto dire praticamente nulla se non che alcuni fedeli appartenevano alla parrocchia in oggetto; nessuno ha asserito e in qualche modo provato di essere gravato dall’atto amministrativo).
8. Ex incommodo et necessitate recurrentium non efflorescit gravamen in lege canonica fundatum, quod necesse est, ut recursus ad Superiorem hierarchicum habeatur (cf. decretum in causa Ultraiecten., die 21 novembris 1987, prot. n. 17447/85 CA, n. 4).8. Dal disagio e necessità dei ricorrenti non sorge un gravame fondato nella legge canonica, necessario perché si abbia un ricorso al Superiore gerarchico (cf. decreto nella causa Ultraiecten., 21 novembre 1987, prot. n. 17447/85 CA, n. 4).
Commenti J. Canosa, «L’impugnazione del decreto di demolizione di una chiesa parrocchiale da parte di un gruppo di fedeli. Commento al decreto definitivo del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica prot. n. 17914/86 CA, del 21 maggio 1988», IE 33 (2021) 635-648.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini