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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 14.11.2007, Prot. N. 37352/05 CA


Parte attrice Rev.da X
Parte convenuta Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Oggetto Dimissionis
coram Echevarría Rodríguez
Contenuto Lis finita non habetur.
Decretum Congressus non est reformandum.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 2007, p. 736.
Cf. etiam prot. n. 33550-A/02 CA.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 643 § 1; 699; 700; 1739
PB art. 108 § 1
Massime
1. Principium generale exstat iuxta quod, revocato ab auctoritate ecclesiastica actu administrativo impugnato, lis habetur finita. Illud vero principium, utpote generale, non determinat quaenam sit competens auctoritas ecclesiastica (in casu competens Curiae Romanae Dicasterium sese revocationi actus impugnati ex parte auctoritatis inferioris opponit).
1. C’è il principio generale secondo il quale, una volta revocato dall’autorità ecclesiastica l’atto amministrativo impugnato, si ha lite finita. Quel principio però, appunto perché generale, non determina quale sia la competente autorità ecclesiastica (nel caso il competente Dicastero della Curia Romana si oppone alla revoca dell’atto impugnato effettuata da parte dell’autorità inferiore).
2. In causis in quibus legitimitas actus administrativi singularis a competenti Curiae Romanae Dicasterio probati impugnatur, obiectum litis directum est decisio qua ipsum Dicasterium recursum reiecit, obiectum vero tantum indirectum actus administrativus singularis auctoritatis inferioris. Decisio Dicasterii in casu non est simplex recognitio actus auctoritatis inferioris, sed actus Dicasterii, quo id manus super casum apponit. Quam ob rem tenendum est auctoritatem inferiorem actum a Dicasterio probatum contra eius voluntatem revocare non posse.
2. Nelle cause nelle quali si impugna la legittimità dell’atto amministrativo singolare approvato dal competente Dicastero della Curia Romana, l’oggetto diretto della controversia è la decisione con la quale lo stesso Dicastero ha rigettato il ricorso, mentre oggetto solo indiretto è l’atto amministrativo singolare dell’autorità inferiore. La decisione del Dicastero nel caso non è un semplice esame dell’atto dell’autorità inferiore, ma è un atto del Dicastero, con il quale il medesimo ha apposto le mani sul caso. Per questa ragione si deve ritenere che l’autorità inferiore non possa revocare un atto approvato dal Dicastero contro la volontà di quest’ultimo.
3. In causis de sodalium dimissione prior competentis Curiae Romanae Dicasterii interventus indolem habet recognitionis actus a Supremo Moderatore cum suo consilio lati, dum posterior seu decisio de recursu eidem Dicasterio proposito, indolem maioris intensitatis habet, adeo ut dicendum sit idem Dicasterium saltem per posteriorem interventum manum apposuisse super casum. Obiectum, ceterum, recursus contentiosi administrativi, deinceps forte propositi, est decisio ipsius Dicasterii de recursu eidem proposito. Qua de re Sancta Sedes manus super casum apponit, adeo ut Supremus Moderator Instituti contra Dicasterii voluntatem sodalis dimissionem revocari non amplius valeat.
3. Nelle cause di dimissione di membri (di istituti di vita consacrata) il primo intervento del competente Dicastero della Curia Romana ha indole di riesame dell’atto emanato dal Supremo Moderatore con il suo consiglio, mentre il successivo ossia la decisione sul ricorso proposto allo stesso Dicastero, ha maggiore intensità, così che si debba affermare che il medesimo Dicastero, almeno attraverso questo secondo intervento, abbia apposto le mani sul caso. Del resto, oggetto del successivo ricorso contenzioso amministrativo è la decisione dello stesso Dicastero sul ricorso proposto al medesimo. Per questo la Santa Sede appone le mani sul caso così che il Supremo Moderatore dell’Istituto non possa più revocare la dimissione del membro contro la volontà del Dicastero.
4. Si recurrens adversus Congressus decretum recursum ad Collegium proponat pro motivis iam antea expositis et non acceptis, quin ullum novum argumentum propositum sit, Collegio licet simpliciter ad rationes motivas in illo decreto expositas remittere, cum censeat per impugnatum Congressus decretum argumentis ante Congressum allatis iam satis respondisse.4. Se il ricorrente proponga ricorso al Collegio contro il decreto del Congresso per motivi già prima addotti e non accettati, senza proporre alcun argomento nuovo, al Collegio è lecito rinviare semplicemente alle ragioni già esposte in quel decreto, se ritenga che si sia già risposto sufficientemente ai motivi allora addotti attraverso l’impugnato decreto del Congresso.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini