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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 22.11.2008, Prot. N. 39225/06 CA


Parte attrice Fr. X
Parte convenuta Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Oggetto Dimissionis
coram Versaldi
Contenuto Decretum Congressus non esse reformandum.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 2008, p. 614.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 689 § 3; 696 § 1; 702 § 2
Massime
1. Ratione status salutis ab oboedientia excusante adducta, probandus est valetudinis status quo sodalis tempore dimissionis gaudebat, id est ab oboedientiae praecepto usque ad dimissionis decretum.
2. Natura morbi s.d. Alzheimer est progrediens, nempe in tempore evolvitur non tantummodo quantitative sed etiam qualitative. Initium morbi, quocumque modo et tempore inveniri possit, non secumfert per se et immediate dementiam, seu incapacitatem intelligendi et volendi, quae tantum in phasi finali inveniri potest attentis condicionibus uniuscuiusque subiecti. Natura autem progrediens morbi recto modo consideranda est, nempe a damno minore ad maius, non versa vice.
3. Opportunae investigationes faciendae sunt circa praesentem valetudinem sodalis dimissi et inde modum erga eum agendi ex parte Instituti iuxta aequitatem canonicam et caritatem evangelicam (cf. can. 702, § 2). Competentia autem hac de re vigilandi et controversias forte exortas solvendi pertinet ad competens Curiae Romanae Dicasterium.
1. Qualora si adduca come causa scusante della disobbedienza lo stato di salute, si deve provare lo stato di salute di cui godeva il sodale al tempo della dimissione, ossia dal decreto dell’obbedienza al decreto di dimissione.
2. La natura del cosiddetto morbo di Alzheimer è progressiva, si evolve cioè nel tempo non solo quantitativamente, ma anche qualitativamente. Il morbo all’inizio – in qualunque modo e tempo possa essere scoperto – non comporta di per sé e immediatamente la demenza, ossia l’incapacità di intendere e volere, che si può scoprire solo nella fase finale, secondo le condizioni di ciascun soggetto. La natura progressiva poi si deve considerare correttamente, sia dal minore al maggiore danno, non viceversa.
3. Si devono condurre opportune indagini circa la salute del sodale dimesso al momento presente e circa il conseguente modo di agire dell’istituto verso di lui secondo la equità canonica e la carità evangelica (cf. can. 702, § 2). La competenza poi di vigilare in questa materia e di risolvere eventuali controversie che nascano, appartiene al competente Dicastero della Curia Romana.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini