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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 29.02.2008, Prot. N. 37162/05 CA


Parte attrice Rev.da X
Parte convenuta Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Oggetto Suppressionis monasterii
coram Coccopalmerio
Contenuto Decretum Congressus non esse reformandum.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 2008, p. 614.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 50; 615; 616 § 4
Massime
1. Causa gravis ad supprimendum monasterium habetur quoties sodales numero ita parvo reducuntur ut vita religiosa contemplativa iuxta constitutiones amplius agi non potest, dum nulla fundata spes adsit ut foederatio adiutorium afferre possit cum sororibus aliunde provenientibus (in casu, tempore suppressionis tantum duae sorores, quarum una graviter aegrota erat, pleno iure in monasterio remanebant).
1. Si ha causa grave per la soppressione di un monastero tutte le volte che i membri si riducono ad un numero così piccolo che la vita religiosa contemplativa non può più essere vissuta secondo le costituzioni, mentre non vi sia alcuna fondata speranza che la federazione possa apportare un aiuto con sorelle provenienti da altre parti (nel caso, al tempo della soppressione rimanevano in monastero in pieno diritto solo due sorelle, una delle quali gravemente ammalata).
2. Vix ne vix quidem sermo esse potest de violatione praescripti can. 50 ob defectum auditionis, cum sorores de proposita monasterii suppressione epistolis atque per visitationem canonicam ad easdem audiendas peractam certiores factae sint.2. A mala pena, anzi per nulla, si può parlare di violazione del prescritto del can. 50 per mancato ascolto, se le sorelle sono state informate della volontà di sopprimere il monastero tramite lettere e una visita canonica destinata ad ascoltare le medesime.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini