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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 27.11.2012, Prot. N. 45545/11 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Gentium Evangelizatione
Oggetto Suspensionis
coram Versaldi
Pubblicazione AC 67 (2025) 164-177
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Traduzioni gall.: AC 67 (2025) 164-177
Contenuto Non constat de violatione legis in procedendo.
Decretum Congressus quoad violationes legis in decernendo non est reformandum.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 2012, p. 628.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 274 § 2; 283 § 1; 1323, n. 4; 1347 § 1; 1717 § 1; 1720, n. 1; 1720, n. 2
Massime
1. Decreto silente de consultatione cum duobus assessoribus de qua in can. 1720, n. 2 praehabita, non constat de violatione legis in procedendo si Ordinarius, nemine contradicente, declaret se reapse, die et loco indicatis, rem sedulo cum duobus nominatis assessoribus dioecesanis sedulo perpendisse (in casu consultatio paulo ante expiratum terminum ad oboediendum datum eveniret).
2. Non datur grave incommodum de quo in can. 1323, n. 4, si, recepta oboedientia ad omnia possibilia facienda ut impedimentum a seipso creatum tollendum, recurrens nulla explicatione data, contra instit in percurrenda una tantum via sine exitu (in casu presbyter qui suo marte, id est utroque Ordinario inscio, civitatem loci in quo degebat acquirit et civitatem loci originis amittit, coram praecepto vi oboedientiae dato ut ad dioecesim originis et incardinationis redeat, instit tantum in petenda licentia ad activitatem missionalem utpote presbyter alienus exercendam, prorsus omissis aliis conaminibus iure admissis et magis perviis, quae oboedientiae viam stravissent).
3. Non datur grave incommodum de quo in can. 1323, n. 4, ex asserta legitima exspectatione ad incardinationem in dioecesi ad quam obtinendam (in casu presbytero praeceptum in diocesim originis et incardinationis redeundi imponebatur).
4. Non datur grave incommodum de quo in can. 1323, n. 4, ex defectu iustae rationis ad presbyterum in dioecesim originis et incardinationis revocandum, cum ad solum Ordinarium pertinet decernere quod munus presbyteris in dioecesi incardinatis committendum sit (in casu Ordinarius vice-rectorem seminarii regionalis presbyterum nominavit, quippe qui exstabat, studiis in Urbe peractis, unus ex paucis presbyteris dioecesis altius praeparatis).
Cf. maximae prot. n. 45545/11 CA.
1. Anche se il decreto tace sulla avvenuta consultazione con due assessori di cui al can. 1720, n. 2, non consta della violazione della legge in procedendo se l’Ordinario, senza che alcuno contraddica, dichiari che realmente in un giorno e luogo indicati egli ha valutato diligentemente la cosa con due assessori diocesani che nomina (nel caso la consultazione sarebbe avvenuta poco prima che spirasse il termine dato per obbedire).
2. Non si dà il grave incomodo di cui al can. 1323, n. 4, se, ricevuta l’obbedienza di esperire tutti i mezzi possibili per togliere di mezzo l’impedimento che lui stesso aveva creato, il ricorrente, al contrario, senza dare alcuna spiegazione, insiste nel percorrere, senza esito, una sola via (nel caso un presbitero che di sua propria iniziativa, ossia senza che nessuno dei due Ordinari lo sapesse, acquisisce la cittadinanza del luogo di domicilio e perde la cittadinanza del luogo di origine, di fronte al precetto dato per obbedienza di ritornare alla diocesi di origine e di incardinazione, insiste solo nel chiedere il permesso di esercitare attività missionaria come cittadino straniero, tralasciando del tutto altri tentativi ammessi dal diritto e maggiormente fattibili, che gli avrebbero spianato la strada all’obbedienza).
3. Non si dà il grave incomodo di cui al can. 1323, n. 4, a motivo dell’asserita legittima aspettativa di ottenere l’incardinazione nella diocesi ad quam (nel caso al presbitero si imponeva il precetto di ritornare alla diocesi di origine e di incardinazione).
4. Non si dà il grave incomodo di cui al can. 1323, n. 4, in ragione della mancanza di una giusta causa per richiamare un presbitero alla propria diocesi di origine e di incardinazione, dal momento che spetta solo all’Ordinario decidere quale ministero debba essere affidato ai presbiteri incardinati in diocesi (nel caso l’Ordinario nominò vicerettore del seminario regionale il presbitero, uno dei pochi preti della diocesi che, avendo studiato a Roma, erano ben preparati).
Cf. massime prot. n. 45545/11 CA.
 francese
Commenti J.-M. Bahans, «Commentaire. Conjuguer la lettre et l’esprit de la loi canonique en matière pénale», AC 67 (2025) 178-190

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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