Università Facoltà di Diritto Canonico www.iuscangreg.itCIC1983CCEODiritto per la Chiesa latinaDiritto orientaleDiritto particolareDiritto proprio / statutiFonti storicheGiurisprudenza STSAAccordi internazionaliSiti webLetteraturaPeriodica de re canonicaBibliografia canonisticaMotori di ricercaLinklistMappa sitoDocentiNoti professori del XX secolo
Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 16.11.2011, Prot. N. 43082/09 CA


Parte attrice Rev.mus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Suppressionis capituli
coram Zvolenský
Contenuto Decretum Congressus non est reformandum.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 2011, p. 599.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 164; 165; 187; 189
Massime
1. Per initam conventionem haberi potest insimul officio renuntiatio ex parte titulari et eiusdem renuntiationis acceptatio ex parte competentis auctoritatis (in casu, ex tenore verborum satis patet conventionem non esse tantum iustam causam ad renuntiandum (cf. can. 187) sed ipsam renuntiationem eiusdemque acceptationem).
1. Nella stipula di una convenzione si può avere insieme la rinuncia all’ufficio da parte del titolare e l’accettazione da parte dell’autorità competente della medesima rinuncia (nel caso, dal tenore verbale appare sufficientemente che la convenzione non costituisce solo una giusta causa per la rinuncia (cf. can. 187) ma la stessa rinuncia e la sua accettazione).
2. Iusta causa suppressionis capituli esse potest denegatio procedendi, intra terminum statutum, ad electiones capitulares peragendas (in casu, inepte invocatur praescriptum can. 165, i.e. norma, iuxta quam trimestri inutiliter elapso ius eligendi solummodo transferretur, adeo ut auctoritas ecclesiastica, cui ius confirmandae electionis vel ius providendi successive competit, officio vacanti libere provideat; nam inita conventio provisio de qua in can. 164 exstat, derogatoria nempe praescripto can. 165).
2. Giusta causa per la soppressione di un capitolo può essere il rifiuto di procedere entro il termine stabilito alle elezioni capitolari (nel caso si invoca invano il prescritto del can. 165, ossia la norma, secondo la quale dopo che è trascorso inutilmente un trimestre il diritto di elezione solo si trasferirebbe, così che l’autorità ecclesiastica alla quale compete il diritto di confermare l’elezione o il diritto di provvederci successivamente, provveda liberamente all’ufficio vacante; infatti la convenzione stipulata costituisce la previsione di cui al can. 164, ossia la previsione che deroga al prescritto del can. 165).
3. Inepte adducitur regula iuris iuxta quam «frustra sibi fidem quis postulat ab eo servari, cui fidem a se praestitam servare recusat», si ex actis constat recusationem ex parte recurrentis initam conventionem servandi diem praecessisse qua auctoritas ecclesiastica eandem initam conventionem servari debuisset.
Cf. maximae prot. n. 43082/09 CA – DC
3. Invano si adduce la regola del diritto per la quale «inutilmente qualcuno chiede di rispettare la promessa a chi egli stesso ricusa di rispettare la promessa fattagli», se dagli atti consta che la ricusazione da parte del ricorrente di rispettare la convenzione stipulata ha preceduto il giorno nel quale l’autorità ecclesiastica avrebbe dovuto rispettare la medesima convenzione stipulata.
Cf. massime prot. n. 43082/09 CA – DC

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini