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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 14.06.2011, Prot. N. 42984/09 CA


Parte attrice Rev.da X
Parte convenuta Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Oggetto Designationis Commissarii Pontificii pro Abbatia X
coram Burke
Contenuto Decretum Congressus non est reformandum.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 2011, p. 598.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC can. 1736 § 2
Massime
1. Suspensio ab officio exercendo et designatio Commissarii Pontificii naturam poenalem haud prae se ferunt; nam non agitur de privatione officii tamquam poena ob delictum commissum.
1. La sospensione dall’esercizio di un ufficio e la designazione di un Commissario Pontificio non hanno natura penale; non si tratta infatti della privazione dall’ufficio come pena per un delitto.
2. Competens Curiae Romanae Dicasterium intervenire valet quoad regimen internum et disciplinam abbatiae: cuius ius proprium, de stabilitate scilicet Abbatissae in officio, ab eodem Dicasterio approbatum est, non autem a Summo Pontifice in forma specifica.
2. Il competente Dicastero della Curia Romana può intervenire nel regime interno e nella disciplina di una abbazia, il cui diritto proprio, quello attinente alla stabilità nell’ufficio della abbadessa, è stato approvato dal medesimo Dicastero e non invece dal Sommo Pontefice in forma specifica.
3. Decisio competentis Curiae Romanae Dicasterii violationem legis in decernendo haud laborat si, omnibus perpensis, moralem certitudinem de statu abbatiae obtinet (in casu decisio haud nititur una tantum Adsistentis relatione, sed etiam illa Visitatoris Apostolici; ambae insuper funditus praeparatae sunt, includentes animadversiones tum monacharum quae difficultatem cum Abbatissa habuerunt cum monacharum quae eidem favent).
3. Non è affetta da violazione di legge in decernendo la decisione del competente Dicastero della Curia Romana se, dopo aver tutto valutato, ottiene la certezza morale sullo stato dell’abbazia (nel caso la decisione non si fonda sulla sola relazione dell’Assistente, ma anche su quella del Visitatore Apostolico e tutt’e due poi sono state approfonditamente preparate, includendo le osservazioni sia delle monache che ebbero qualche difficoltà con l’abbadessa sia di quelle a lei favorevoli).
4. Speciosum habendum esse argumentum quod sese refert ad ea quae impugnatum Congressus decretum tantummodo in facti specie narrat, non autem in parte motiva; nam iis haud innititur impugnata Congressus decisio.4. Si deve considerare specioso l’argomento che riguarda materia che l’impugnato decreto del Congresso riporta solo nella fattispecie e non nella parte motiva; Su queste infatti non si basa l’impugnata decisione del Congresso.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini