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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 30.04.2011, Prot. N. 39356/07 CA


Parte attrice Exc.mus Ordinarius X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Amotionis a paroecia
coram Burke
Contenuto Constat de violatione legis in decernendo. Non constat de violatione legis in procedendo.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 2011, p. 598
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 1740; 1741, n. 1; 1741, n. 3
Massime
1. Discordantibus Episcopo et competenti Curiae Romanae Dicasterio de amotionis causa, iudicium Signaturae Apostolicae, cuius est solummodo de asserta illegitimitate actus impugnati videre, non autem de merito seu de eius opportunitate, perspicit solummodo exsistentiam vel minus modi agendi ex parte parochi qui communionem ecclesialem perturbavit (cf. can. 1741, n. 1) et exsistentiam amissionis bonae aestimationis parochi penes probos et graves paroecianos vel aversionis in parochum, quae praevideantur non brevi cessaturae (cf. can. 1741, n. 3).
1. Se il vescovo e il competente Dicastero della Curia Romana discordano sulla causa della rimozione, il giudizio della Segnatura Apostolica, alla quale spetta solo di vedere della asserita illegittimità dell’atto impugnato e non del merito ossia della sua opportunità, riguarda solo l’esistenza o meno del modo di agire del parroco che perturbò la comunione ecclesiastica (cf. can. 1741, n. 1) e della perdita della buona stima del parroco presso i parrocchiani onesti e seri o dell’avversione contro il parroco che si preveda non cesseranno in breve (cf. can. 1741, n. 3).
2. Episcopus dioecesanus iusta discretione gaudere debet in suo iudicio in aestimanda tam gravitate causarum ad parochum amovendum quam opportunitate ad eius amotionem procedendi, secundum normam can. 1740.
2. Il vescovo diocesano deve godere della giusta discrezione nel suo giudizio di valutazione sia della gravità delle cause per la rimozione del parroco sia dell’opportunità di procedere alla sua rimozione, secondo il can. 1740.
3. Ecclesiastica communio perturbari potest ex modo agendi parochi qui, dissensione nonnullorum paroecianorum a doctrina vel disciplina Ecclesiae exstante, rectam doctrinam disciplinamque ita proponit, ut dignitatem omnium paroecianorum, etiam eorum in errorem dissensionis versantium, tamquam membrorum gregis minime observat.
3. La comunione ecclesiastica può essere perturbata dal modo di agire del parroco che, di fronte al dissenso di alcuni parrocchiani sulla retta dottrina e disciplina della Chiesa, propone la retta dottrina e la disciplina così da non rispettare per nulla la dignità di tutti i parrocchiani, anche di coloro che si trovano nell’errore del dissenso, come membra del gregge.
4. Iudicium de parochi ministerio, quod noxium aut saltem inefficax evasit, est Episcopi, dummodo arbitrarium non evadat (in casu competens Curiae Romanae Dicasterium sese remisit ad suam decisionem, qua prius amotionis decretum illegitimum declaraverat, dum argumenta illa in priore decisione adducta novis probationibus ab Episcopo in nuper edito amotionis decreto non respondent).4. Il giudizio sul ministero del parroco, che sia nocivo o almeno inefficace, compete al vescovo, purché non sia arbitrario (nel caso il competente Dicastero della Curia Romana si rimise alla sua decisione con la quale aveva dichiarato illegittimo un primo decreto di rimozione, mentre gli argomenti addotti nella precedente decisione non rispondono alle nuove prove apportate dal vescovo nel decreto di rimozione da ultimo edito).

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini