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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 15.01.2016, Prot. N. 47390/12 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Renuntiationis causae civili
coram Rouco Varela
Pubblicazione IC 61/121 (2021) 437-445
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Traduzioni hisp., IC 61/121 (2021) 437-445
Contenuto Decretum Congressus non est reformandum.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 134; 220; 1284; 1284 § 1, nn. 1-3; 1288; 1733 § 1
Congregatio pro Episcopis, Directorium de ministerio pastorali Episcoporum [Apostolorum Successores] n. 244
Massime
1. Recursu proposito adversus decretum quo Congressus causam non admisit ad disceptationem coram Collegio, obiectum iudicii est tantum ipsum decretum Congressus et solummodo indirecte illegitimitas decreti competentis Curiae Romanae Dicasterii.
1. Una volta proposto ricorso contro il decreto con il quale il Congresso non ammette la causa alla discussione di fronte al Collegio, oggetto del giudizio è solo lo stesso decreto del Congresso e solo indirettamente l’illegittimità del decreto del competente Dicastero della Curia Romana.
2. Administrator Apostolicus, sede vacante, legitimatione gaudet ad controversiam in foro civili nomine personae iuridicae publicae inchoandam, quia ratione officii omnibus facultatibus Episcopi dioecesani gaudet.
2. L’amministratore apostolico sede vacante gode della legittimazione a introdurre una controversia in foro civile a nome della persona giuridica pubblica, perché in ragione dell’ufficio gode di tutte le facoltà del Vescovo diocesano.
3. Praescriptum can. 1288 de requisita licentia Ordinarii ut administratores legitime controversiam in foro civili nomine personae iuridicae publicae ecclesiasticae introducere possint, non applicari ad Superiores sic et simpliciter, sed solummodo ad administratores sensu proprio sumpto.
3. Il prescritto del can. 1288 circa la necessaria licenza dell’Ordinario perché gli amministratori possano introdurre legittimamente una controversia in foro civili a nome della persona giuridica pubblica, non si applica automaticamente ai Superiori, ma solo agli amministratori presi in senso proprio.
4. Non inficitur violatione legis in decernendo decisio competentis Curiae Romanae Dicasterii quae statuat Ordinario facultatem habere actionem in foro civili inchoandi ad bona ecclesiastica servanda atque ad rem vigilantiam exercitandam (in casu non agebatur de translatione illegitima controversiae a foro canonico ad forum civile sed tantum de causa introducta eum in finem ad obtinenda documenta, quae prosecutionem solutionis controversiae in foro canonico permisissent).
4. Non è affetta da violazione di legge in decernendo la decisione del competente Dicastero della Curia Romana che stabilisca che l’Ordinario ha la facoltà di introdurre in foro civile un’azione allo scopo di salvaguardare i beni ecclesiastici e per esercitare allo scopo la vigilanza (nel caso non si trattava dell’illegittimo trasferimento di una controversia dal foro canonico al foro civile, ma solo di una causa introdotta al fine di ottenere documenti che permettessero di attingere la soluzione della controversia in foro canonico).
5. Actio in foro civili in clericum introducta praescriptum can. 220 non necessario violat, quippe quod de laesione «illegitima» caveat, quia exstant casus, in quibus divulgatio factorum honori personae vel intimitati eius adversorum violationem horum iurium non secumfert, cum implicetur bonum superius personarum, societatis vel Ecclesiae, dummodo tamen procedatur debito cum respectu personarum.
Cf. maximae prot. n. 47390/12 CA – DC
5. L’azione introdotta in foro civile contro un chierico non necessariamente viola il prescritto del can. 220, il quale per l’appunto tratta di lesione «illegittima»: vi sono, infatti, casi nei quali la divulgazione di fatti avversi all’onore o all’intimità della persona non comporta violazione di quei diritti dal momento che sia implicato il bene superiore delle persone, della società o della Chiesa, purché tuttavia si proceda con il dovuto rispetto delle persone.
Cf. massime prot. n. 47390/12 CA – DC
 tedesco - francese
Commenti J. Canosa, «Las distintas clases de administradores y la ponderación de bienes en la actividad administrativa de la Iglesia», IC 61/121 (2021) 447-470

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini