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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Congressus del 23.03.2012, Prot. N. 44605/10 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Oggetto Exclaustrationis impositae
Pubblicazione ME 130 (2015) 329-331; W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 487-492
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Traduzioni angl.: W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 487-492; ME 130 (2015) 332-335
Contenuto Recursus non admittitur ad disceptationem.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC can. 686 § 3
Massime
1. Exclaustratio imposita (cf. can. 686, § 3) institutum alienum non est Societatibus vitae apostolicae, praesertim illis qui in iure proprio de commoratione extra Congregationem seu Oratorium cavent.
2. Causae ob quas obligatio imponitur commorandi extra Congregationem atque illae in petitione commorationis seu exclaustrationis imponendae enumeratae, eaedem, vel saltem eiusdem generis sunt (in casu prae oculis praesertim habita ratione ex parte sodalis creationis “Congregationis in Congregatione”).
3. Ad auctoritatem competentem ad commorationem seu exclaustrationem extra Oratorium impositam petendam quod attinet, ratio habenda est cuiuscumque Societatis constitutionum (in casu ad petitionem de qua convenerunt – diversis sub formis – Delegatus Sedis Apostolicae, qui petitionem misit et munere Visitatoris Canonici pollet; Delegatus a Delegato Sedis Apostolicae pro communitate constitutus, qui apud eundem Delegatum Sedis Apostolicae exclaustrationi favit; Praepositus, qui relationem de commoratione extra communitatem procrastinanda confecit, quae alligata est petitioni ad Congregationem pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae transmissae; sodales communitatis qui ad rem auditi sunt ac commorationem extra domum procrastinandam proposuerunt).
Cf. maximae decreti definitivi prot. n. 44605/CA .
1. L’esclaustrazione imposta (cf. can. 686, § 3) non è istituto estraneo alle Società di vita apostolica, soprattutto a quelle che nel diritto proprio prevedono l’abitazione fuori dalla congregazione o oratorio.
2. Le cause per le quali si impone l’obbligo di abitare fuori della congregazione e quelle enumerate nella domanda di abitazione imposta o esclaustrazione, sono le stesse o almeno dello stesso genere (nel caso, avendo avuto di mira soprattutto la ragione della creazione da parte del sodale di “una congregazione nella congregazione”).
3. Circa l’autorità competente a chiedere la abitazione o esclaustrazione fuori dall’oratorio imposta, si deve avere riguardo alle costituzioni di ciascuna Società (nel caso convennero sulla domanda – in forme diverse – il Delegato della Sede Apostolica, che ha inviato la domanda e gode del potere di Visitatore Canonico; il Delegato del Delegato della Sede Apostolica per la comunità, che appoggiò l’esclaustrazione presso lo stesso Delegato della Sede Apostolica; il Preposito, che stese la relazione sulla proroga dell’abitazione fuori dalla congregazione, allegata alla domanda inviata alla Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica; i membri della comunità che furono uditi e proposero la proroga dell’abitazione fuori della comunità).
Cf. massime del decreto definitivo prot. n. 44605/CA.
 tedesco - francese
Commenti W. Daniel, «Commento/Note – Decreta n. 44605/10 CA. Commento/Note – Sententia def. n. 44731/10 CA», ME 130 (2015) 367-371

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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