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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 01.12.2009, Prot. N. 36629/04 CA


Parte attrice [Rev.dus] X
Parte convenuta Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus
Oggetto Dimissionis
coram Nicora
Contenuto Decretum Congressus non est reformandum
Note Cf. L’attività della Santa Sede 2009, 600
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC can. 700
CCEO cann. 500; 500 § 1; 500 § 2, n. 1; 500 § 2, n. 2; 500 § 4
Massime
1. Decretum dimissionis sodali notificatum antequam ad normam iuris ex parte competentis Curiae Romanae Dicasterii confirmatum est, non inficit procedura dimissionis si et quatenus Dicasterium paulo post decretum confirmat, decretum dein notificat et sodalis ideo potest intra tempus utile exhibere suas defensiones et recursus, uti ceterum in casu ipse fecit sive ad Dicasterium sive ad Signaturam Apostolicam.
2. Pariter nec mora quaedam ex parte Dicasterii in recursu hierarchico definiendo vitium illegitimitatis parit (in casu praeterea mora excusatur ex necessaria prudenti ponderatione rerum condicionis difficillimae et ob conatum acclarationis et pacificationis ope visitatoris canonici peragendae).
3. Causa dimissionis, inoboedientia scilicet erga legitimos Superiores, certo certius imputabilis, si ipse sodalis laborare non videtur perturbationibus idoneis ad imminuendum gradum imputabilitatis relate ad inoboedientiam, de qua in casu.
4. Inefficacia admonitionum ad obtinendam sinceram et realem emendationem deduci potest sive ex voluntate sodalis qui invenire satagit solutiones etiam extra Institutum, ut ipse cum aliis vivere valeret iuxta proprium placitum (in casu ipse petiit, modo quasi contractus proposito, ut ad aliam Congregationem transire vel autonomum monasterium condere posset) sive a violentia et contumeliis adversus legitimos Superiores, quae omnia, vitae monasticae haud conformia, vel ad poenalem quoque agrum pertinere possunt.
1. Il decreto di dimissione notificato al sodale prima di essere a norma del diritto confermato dal competente Dicastero della Curia Romana, non rende nulla la procedura di dimissione se e per quanto il Dicastero poco dopo conferma il decreto, poi lo notifica e così il sodale può entro il tempo utile presentare le sue difese e i ricorsi, come del resto egli fece sia al Dicastero sia alla Segnatura Apostolica.
2. Allo stesso modo non produce vizio di illegittimità un certo ritardo da parte del Dicastero nella definizione del ricorso gerarchico (nel caso poi il ritardo è scusato dalla necessaria prudente valutazione di elementi di una difficilissima condizione e per il tentativo di operare una chiarificazione e pacificazione attraverso un visitatore canonico).
3. La causa della dimissione, ossia la disobbedienza ai legittimi Superiori, è certamente imputabile, se lo stesso sodale non pare affetto da perturbazioni idonee a diminuire il grado di imputabilità relativo alla disobbedienza di cui in oggetto.
4. L’inefficacia delle ammonizioni ad ottenere una sincera e reale emendazione si può dedurre sia dalla volontà del sodale che cerca di trovare soluzioni anche al di fuori dell’Istituto, per poter vivere con altri secondo i suoi desideri (nel caso egli stesso chiese a modo quasi di contratto di poter passare ad un’altra Congregazione o fondare un monastero autonomo) sia dalla violenza e dalle offese contro i legittimi Superiori, che non solo non sono conformi alla vita monastica, ma addirittura possono cadere in ambito penale.
 francese

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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