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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 01.12.2009, Prot. N. 40869/08 CA


Parte attrice Rev.mus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Amissionis officii parochi ecclesiae cathedralis
coram Burke
Contenuto Decretum Congressus non est reformandum
Note Cf. L’attività della Santa Sede 2009, 599
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 15 § 2; 35-37; 186; 538 §1; 1734 §§ 1-2
PB art. 123 § 2
Massime
1. Remonstratione ob terminum peremptorium elapsum reiecta, competens Curiae Romanae Dicasterium nullatenus ad respondendum obligatum est et recte igitur idem Dicasterium recursum hierarchicum reicit ob inobservantiam termini peremptorii; gravis enim iniuria communitati christifidelium inferretur si actus administrativi singulares legitimae Auctoritatis ecclesiasticae diu incerti manerent eo quod etiam extra terminos lege statutos impugnari possent, debita diligentia haud servata (cf. ad rem Decretum definitivum diei 6 maii 1996, coram Agustoni, prot. n. 25500/94 CA).
1. Rigettata la rimostranza a causa del termine perentorio trascorso, il competente Dicastero della Curia Romana non è per nulla obbligato a rispondere e perciò correttamente il medesimo Dicastero rigetta il ricorso gerarchico per l’inosservanza del termine perentorio; una grave ingiustizia infatti si inferirebbe alla comunità dei fedeli se gli atti amministrativi singolari della legittima Autorità ecclesiastica rimanessero a lungo incerti in quanto anche al di fuori dei termini stabiliti dalla legge, senza che sia osservata la dovuta diligenza, potessero essere impugnati (cf. al riguardo il decreto definitivo del 6 maggio 1996, coram Agustoni, prot. n. 25500/94 CA).
2. Secundum constantem iurisprudentiam ignorantia termini peremptorii minime invocari potest quando debita defuit diligentia (in casu recurrens bene praeparatus erat ad Codicem Iuris Canonici consulendum et revera de praescriptis cann. 1732 et sequentium a quodam iurisperito per communicationem electronicam certior factus erat).
2. Secondo la costante giurisprudenza l’ignoranza del termine perentorio non si può assolutamente invocare quando è mancata la dovuta diligenza (nel caso il ricorrente era bene preparato per poter consultare il Codice di Diritto Canonico e di fatto era stato informato tramite posta elettronica da un esperto di diritto sui prescritti dei canoni 1732 e seguenti).
3. Ignorantia invocari nequit ob incertam decisionis naturam, litteris expressam, quia textus inscriptione decreti careat. Satis est textus litterarum, secundum normam cann. 35-37, clare actum administrativum singularem constituere (in casu litterae de decisione cessationis ab officio parochi ad determinatum tempus nominati cavebant, per nominationem quoque illico factam administratoris paroecialis).
3. L’ignoranza non può essere invocata a causa della incerta natura della decisione, contenuta in una lettera il cui testo manchi della forma di decreto. È sufficiente che il testo della lettera, secondo la norma dei cann. 35-37, costituisca chiaramente un atto amministrativo singolare (nel caso la lettera riportava la decisione della cessazione dall’ufficio di parroco nominato a tempo determinato, con anche la nomina immediata dell’amministratore parrocchiale).
4. Cum iam satis superque constet Dicasterium in recursu reiciendo legem haudquaquam violavisse, superfluum est ultra disserere de altera reiectionis ratione ab eodem Dicasterio adducta (in casu actus administrativus singularis exstitit, elapso termino nominationis ad officium parochi paroeciae cathedralis, intimatio cessationis recurrentis ab illo officio: minime requirebatur proinde procedura translationis vel amotionis parochi).
4. Se già consta abbondantemente che il Dicastero rigettando il ricorso non abbia assolutamente violato la legge, è superfluo trattare ancora dell’altra ragione di rigetto che il Dicastero ha addotto (nel caso l’atto amministrativo singolare consistette nella intimazione della cessazione dall’ufficio di parroco della cattedrale, dopo che era spirato il termine per il quale era stato nominato a quell’ufficio: non si richiedeva perciò la procedura di trasferimento o di rimozione del parroco).
5. Nulla violatione legis demonstrata, quaestio de damnis reficiendis iuste praetermittenda est.5. Se non è dimostrata alcuna violazione della legge, la questione sui danni da riparare dev’essere giustamente tralasciata.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini