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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 16.12.1989, Prot. N. 18707/86 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Administratio Patrimonii Sedis Apostolicae
Oggetto Iurium
coram Palazzini
Pubblicazione ME 133 (2018) 353-360; W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 525-541
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Traduzioni angl.: W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 525-541; ME 133 (2018) 361-369
Contenuto Non constat de violatione legis in procedendo; constat de violatione legis in decernendo quoad iura quae ex translatione derivant; non constat de violatione legis in decernendo quoad iura quae ex nominatione proveniunt.
Note Cf. etiam prot. n. 22113/90 CA et prot. n. 22221/90 CA.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 63 § 1; 126
Massime
1. Habetur vitium subreptionis (cf. can. 63, § 1) in precibus quoties auctoritas competens per subreptionem in errorem inducta est et quidem in errorem qui recidit in condicionem sine qua non (in casu candidatus modo æquivoco suam condicionem exposuit tempore quo Congregatio vigilantior facta erat ad indebitum cumulum munerum vitandum, et iam præparavit declarationem ad rem. Id evincitur etiam ex modo agendi Congregationis, quæ, statim ac edocta facta est de duplici munere intervenit).1. Si ha nella domanda vizio di surrezione (cf. can. 63, § 1) ogniqualvolta l’autorità competente dalla surrezione è indotta in errore e in un errore che ricade in una condizione sine qua non (nel caso il candidato espose la sua condizione in modo equivoco quando già la Congregazione si era fatti alquanto vigilante per evitare un indebito cumulo di uffici e già preparava una dichiarazione al riguardo. Ciò si evince anche dalla reazione della Congregazione che è intervenuta non appena accortasi del duplice incarico).

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini