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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 11.06.1993, Prot. N. 22785/91 CA


Parte attrice Rev.dus N
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Amotionis ab officio
coram Fagiolo
Pubblicazione IE 32 (2020) 183-197
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Traduzioni it., IE 32 (2020) 183-197
Contenuto Non constat de violatione legis neque in procedendo neque in decernendo.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 50; 51; 192-195; 193 § 1; 196; 1336 § 1, 3°; 1342 § 1; 1342 § 2; 1353; 1400 § 2; 1445 § 2; 1446; 1713; 1720; 1732-1739; 1740-1747; 1741
Massime
1. In dubio utrum decretum impugnatum sit reapse poenale, necne, Congressus, ne violetur praescriptum can. 1353, suspendendam esse decernit exsecutionem decreti, si et quatenus nondum ipso iure habeatur.
1. In caso di dubbio se un decreto impugnato sia o no realmente penale, il Congresso per non violare il prescritto del can. 1353, decide di sospendere l’esecuzione del decreto, subordinatamente al fatto che non lo sia già ipso iure.
2. Sedulo distinguendum est inter amotionem ab officio, de qua in cann. 192-195, et privationem officii, de qua in can. 196, quae privatio fit in poenam delicti, per se est poena perpetua et tantum via iudiciali imponi potest.
2. Si deve distinguere accuratamente tra la rimozione dall’ufficio, di cui ai cann. 192-195, e la privazione dell’ufficio, di cui al can. 196, la quale privazione è data in pena per un delitto, per sé è pena perpetua e si può imporre solo per via giudiziale.
3. Prohibitio exercendi potestatem in certo loco delinquentem afficere potest tamquam poena expiatoria (cf. can. 1336, § 1, n. 3), atvero etiam citra delictum tamquam praeceptum mere disciplinare ob iustam et proportionatam causam eaque perdurante imponi potest. Perpetua autem prohibitio exercendi potestatem in certo loco difficulter tamquam praeceptum mere disciplinare considerari potest (in casu canonicus quidam, amotus ab officio, prohibetur exercere potestatem ordinis et iurisdictionis intra fines ecclesiae cathedralis, ad quinquennium, ut prospiciatur bono publico, bono nempe communitatis capituli cathedralis).
3. La proibizione di esercitare la potestà in un determinato luogo può colpire l’autore di un delitto come pena espiatoria (cf. can. 1336, § 1, n. 3), ma in realtà si può imporre anche senza che vi sia delitto come precetto meramente disciplinare, per una giusta e proporzionata causa e finché essa perdura. Difficilmente può invece essere considerata mero precetto disciplinare la proibizione perpetua di esercitare la potestà in un determinato luogo (nel caso ad un canonico, rimosso dall’ufficio, è proibito di esercitare la potestà di ordine e di giurisdizione entro il perimetro della chiesa cattedrale per cinque anni, così da provvedere al bene pubblico, al bene cioè della comunità del capitolo della cattedrale).
4. Si Superior hierarchicus non confirmat impugnatum decretum auctoritatis inferioris, sufficit ut eadem emendet errores in ordine ad novum decretum ferendum, quin requiratur ut omnia ab imo denuo fierent.
4. Se il Superiore gerarchico non conferma il decreto impugnato dell’autorità inferiore, è sufficiente che la medesima corregga gli errori per emanare un nuovo decreto, senza che ci sia bisogno di rifare tutto dall’inizio.
Commenti J. Canosa, L’articolazione dinamica della distinzione fra diritto penale e diritto amministrativo nella Chiesa, IE 32 (2020) 198-209

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini