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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Secretarii del 18.03.2017, Prot. N. 52545/17 CA


Parte attrice Exc.mus X quondam Archiepiscopus Y
Parte convenuta Pontificium Consilium pro Laicis
Oggetto Praescriptionis poenalis et reparationis damnorum
Pubblicazione IE 31 (2019) 614-616
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Traduzioni it., IE 31 (2019) 614-616
Contenuto Recursus in limine reicitur.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 1362 § 1; 1399; 1720, n. 3
Massime
1. Actio poenalis ob delicta de quibus in can. 1399 communi praescriptione triennali extinguitur; nam:
a) ratio can. 1399 a praescriptione haud relevat, iuxta pernotum principium «finis legis non cadit sub lege»;
b) communis canonica iurisprudentia, cum qua doctrina pariter communis concinit, delicta de quibus in can. 1399 generali praescriptioni triennali obnoxia tenet (in casu mentio fit de duabus recentioribus decisionibus Romanae Rotae).
1. L’azione penale per i delitti di cui al can. 1399 si estingue con la prescrizione comune di tre anni; infatti:
a) la ratio legis del can. 1399 non esime dalla prescrizione, secondo il notissimo principio «il fine della legge non cade sotto la legge»;
b) la comune giurisprudenza canonica, in accordo parimenti con la dottrina comune, ritiene i delitti di cui al can. 1399 soggetti alla generale prescrizione triennale (nel caso si fa menzione di due alquanto recenti decisioni della Rota Romana).
2. Secundum communem ac constantem iurisprudentiam decretum illegitimum declarari nequit si saltem una causa probata atque par ferendo decreto habeatur.

Cf. maximae prot. n. 52545/17 CA - DC
2. Secondo la comune e costante giurisprudenza un decreto non si può dichiarare illegittimo se almeno una causa sia provata e proporzionata al decreto da emettere.

Cf. massime prot. n. 52545/17 CA - DC
 tedesco - spagnolo - francese - portoghese
Commenti D. Cito, «Annotazione sulla prescrizione penale», IE 31 (2019) 619-626

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini