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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 20.06.2013, Prot. N. 45485/11 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Praecepti
coram Stankiewicz
Pubblicazione ME 132 (2017) 385-402; W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 144-178
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Traduzioni angl.: W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 144-178; ME 132 (2017) 403-421
Contenuto Constare de violatione legis in procedendo et in decernendo.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 49; 51; 281 § 1; 281 § 2; 384; 900 § 2; 1319; 1322; 1323; 1339; 1348; 1350 § 1; 1387; 1395 § 2; 1608 §§ 1. 4; 1629; 1641, n. 4; 1642, nn. 1-2; 1722; 1728 § 1; 1733
Normae de gravioribus delictis (2001) art. 3, n. 2; art. 4 § 1;  
Normae de gravioribus delictis (2010) art. 4 § 1, n. 4; art. 6 § 1, n. 1;  
DC art. 247 § 2;  
LP art. 90
Massime
1. Lex de vi rei iudicatae non contradicit praescriptum can. 1348, quod sinit Ordinario opportunas ferre provisiones, haud exclusis remediis poenalibus, post sententiam absolutoriam, etiamsi haec in rem iudicatam transierit, nempe ad consulendum utilitati ipsius accusati (absoluti) ac potissimum publico bono. Idque legitime sustineri potest, quia «ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus», atque «ubi lex voluit dixit, ubi noluit, tacuit».
1. La legge sulla forza della cosa giudicata non contraddice il prescritto del can. 1348, che consente all’Ordinario di prendere opportuni provvedimenti, non esclusi rimedi penali, dopo una sentenza assolutoria, anche se passata in cosa giudicata, ciò naturalmente per provvedere all’utilità dello stesso accusato (assolto) sia primariamente al bene pubblico. Ciò vale legittimamente perché «se la legge non distingue, neppure noi dobbiamo distinguere» e ancora «se la legge voleva, disse, dove non voleva, tacque».
2. Eodem modo nulla contradictio habetur inter praescriptum can. 1348 et rem iudicatam quia tantum in sententia condemnatoria quodlibet prudens dubium positivum errandi, in iure et in facto, excluditur, dum quoties iudex ex actis et probatis certitudinem moralem adipisci non valeat de delicto patrato, accusatum absolutum dimittere tenetur (cf. cann. 1608, § 4; 1728), quia «in dubio pro reo iudicandum est». Quod quidem dubium (vel quae dubia) ansam praebere potest provisionibus ab Ordinario sumendis in accusatum ab accusatione absolutum, de quibus can. 1348 expresse cavet.
2. Così pure nessuna contraddizione si ha tra il prescritto del can. 1348 e la cosa giudicata perché solo nella sentenza di condanna è escluso ogni prudente dubbio positivo di errore, sia in diritto sia in fatto, mentre tutte le volte che il giudice non possa raggiungere la certezza morale del delitto commesso in base agli atti e alle prove, è tenuto a mandare assolto l’accusato (cf. cann. 1608, § 4; 1728), perché «nel dubbio si deve giudicare a favore del reo». Proprio questo dubbio (o questi dubbi) può dare modo ai provvedimenti che devono essere assunti dall’Ordinario nei confronti dell’accusato assolto dall’accusa, dei quali provvedimenti il can. 1348 espressamente tratta.
3. In applicatione can. 1348 motiva in decreto exprimenda indigitare debent saltem summarie quo vel quibus elementis sententiae vel saltem processus eadem decisio nitatur (in casu motivum insufficens habita est epistula quaedam Congregationis pro Doctrina Fidei, facultatem provisiones ab Ordinario edendi in memoriam tantum revocans).
3. Nell’applicazione del can. 1348 i motivi da esprimere nel decreto devono indicare almeno sommariamente in quale o in quali elementi della sentenza o almeno del processo la decisione medesima si fonda (nel caso motivo insufficiente è stata ritenuta una lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede, che solo richiamava alla memoria la facoltà di emanare provvedimenti da parte dell’Ordinario).
4. Violatio legis in procedendo habetur si rationes quarumdam dispositionum internarum in textu decreti haud expressae, quia eaedem defectum motivorum impugnati actus supplere non valent.
4. Vi è violazione della legge in procedendo se le ragioni di certi provvedimenti interni non sono espresse nel testo del decreto; esse non possono supplire al difetto dei motivi dell’atto impugnato.
5. Decretum, quod nullam parem ac legitimam rationem adducat ad grave praeceptum imponendum, violat legem in decernendo (in casu prohibitio omnis ministerii et impositio consiliarii nititur motivis falsis aut insufficientibus).
5. Un decreto, che non adduca alcuna idonea e legittima ragione per imporre un precetto grave, viola la legge in decernendo (nel caso la proibizione di esercitare tutto il ministero e l’imposizione di un consigliere è fondata su motivi falsi o insufficienti).
6. Decretum quo Ordinarius comminationem privationis assistentiae, de qua in cann. 281, § 2 et 384, vel sustentationis, de qua in can. 1350, § 1, statuat, legem in decernendo violat. Nam prior competit nedum clericis qui infirmitate, invaliditate et senectute laborant, sed etiam iuxta iurisprudentiam qui ob rationes psychicas haud idonei ad officium seu munus ecclesiasticum habentur; altera autem clericis omnibus competit et obnoxia non est privationibus, ne quidem poenalibus, excepto casu dimissionis e statu clericali. Quae sustentatio patitur necessitatem computationis omnium proventuum clerico aliunde obvenientium.
6. Il decreto con il quale l’Ordinario stabilisca la minaccia della privazione dell’assistenza, di cui ai cann. 281, § 2 et 384, oppure del sostentamento, di cui al can. 1350, § 1, viola la legge in decernendo. Infatti la prima compete non solo ai chierici che sono affetti da malattia, invalidità e anzianità, ma anche secondo la giurisprudenza chi per ragioni psichiche non sono considerati idonei ad un ufficio o ad un compito ecclesiastico; l’altra invece compete a tutti i chierici e non è soggetta a privazioni, neppure penali, eccetto nel caso di dimissione dallo stato clericale. Questo titolo di sostentamento soggiace alla necessità di computare tutti i proventi che vengono al chierico da altre fonti.
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Commenti C. Begus, «Commento / Note», ME 132 (2017) 423-432; F. Daneels, «Il riferimento al c. 1348 come asserita base legale per la sospensione amministrativa non penale nella giurisprudenza della Segnatura Apostolica», in Kanonist, Ordensmann und Gestalter, Fs. Lederhilger, Berlin 2023, 296-298.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini