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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Congressus del 27.01.2010, Prot. N. 42482/09 CA


Parte attrice D.nus N.
Parte convenuta Pontificium Consilium pro Laicis
Oggetto Dimissionis a consociatione
Pubblicazione ME 132 (2017) 33-36; W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 479-485
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Traduzioni angl.: W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 479-485; ME 132 (2017) 36-40
Contenuto Recursus non admittitur ad disceptationem.
Note Cf. decretum dioecesanum inpugnatum, ME 132 (2017) 27-28
Cf. prot. n. 40768/08 CA
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 50; 308; 316 § 2
Massime
1. Dimissio sodalis a consociatione, praeterquam praescripto can. 316, § 2 pro casibus in § 1 eiusdem canonis recensitis, statutis uniuscuiusque consociationis regitur (cf. can. 308).
1. La dimissione dall’associazione di un membro è retta, oltre che dal prescritto del can. 316, § 2 per i casi recensiti nel § 1 del medesimo canone, dagli statuti di ciascuna associazione (cf. can. 308).
2. Procedura de qua in can. 308 non necessario remittit ad can. 316, § 2, quippe qui pro casibus in § 1 recensitis valet, sed ad can. 50 praescriptum, quod auditionem quorum iura laedi possunt, tantum «quantum fieri potest» praevidet.
2. La procedura prevista nel can. 308 non rimette necessariamente al can. 316, § 2, che vale per i casi previsti nel § 1, ma al prescritto del can. 50, che prevede l’ascolto di coloro i cui diritti possono essere lesi solo «per quanto possibile».
3. In qua clausula can. 50 ponderanda, cavendum est in casu dimissionem haud perfectam esse nisi post decisionem Ordinarii loci, per recursum in statutis praevisum aditi.
3. Nel valutare questa clausola del can. 50, si deve fare attenzione che nel caso il provvedimento della dimissione non sia completato se non dopo la decisione dell’Ordinario del luogo, al quale ricorrere con ricorso previsto negli statuti.
4. Cum agatur de actu praevio, Commissionis audiendae munus ad modum decisionis ponderandum non est.
4. Il compito di una commissione che deve essere ascoltata non deve essere valutato come se si trattasse di una decisione, poiché appunto si tratta di un atto previo.
5. Dimissionis causa in statutis praevisa (in casu, carentia «di buona condotta morale»), non autem iuxta principia prima dimetienda est, sed habita ratione sive naturae consociationis (in casu, paroecialis), in qua in primis spiritus communionis intra ambitum eiusdem paroeciae officium praecipuum sodalium constituit, sive aliarum condicionum pro quibus iuxta consociationis statuta dimissio fieri potest.
5. Una causa di dimissione prevista negli statuti (nel caso, la mancanza «di buona condotta morale»), non deve essere misurata secondo i principi primi, ma avendo riguardo sia alla natura dell’associazione (nel caso, parrocchiale), nella quale anzitutto lo spirito di comunione entro l’ambito della stessa parrocchia costituisce il principale dovere dei membri, sia delle altre cause per le quali secondo gli statuti la dimissione può essere fatta.
 inglese - tedesco - spagnolo - francese - portoghese
Commenti C. Begus, Commento/Note, ME 132 (2017) 41-49

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini