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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Declaratio del 09.11.1970, Prot. N.


Parte attrice
Parte convenuta
Pubblicazione Apoll 44 (1971) 28-29
Documenta recentiora circa rem matrimonialem et processualem I. II, Romae 1977. 1980, I, nn. 3175-3182
IC 12/23 (1972) 59-60
LE IV, n. 3919
Per 60 (1971) 349-350
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Traduzioni angl., Digest VIII, 1111-1113
Contenuto De parte resistente in processu contentioso administrativo
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Normae Speciales Art. 99 § 1; Art. 99 § 3; Art. 112
Massime
1. In processu contentioso administrativo coram Signatura Apostolica pars resistens, in casu, non est Curiae Romanae Dicasterium quod impugnatam decisionem tulit, sed Ordinarius vel Superior qui actum administrativum posuit, ex quo contentio orta est.
1. Nel processo contenzioso amministrativo di fronte alla Segnatura Apostolica parte resistente, nel caso, non è il Dicastero della Curia Romana che ha preso la decisione impugnata, ma l’Ordinario o il Superiore che ha emanato l’atto amministrativo, dal quale è sorta la contesa.
2. Recurrens et altera pars possunt hoc in iudicio stare «solummodo per Patronum» (Normae Speciales, art. 99, § l). Si alterutra pars, quavis de causa non constituerit sibi
Patronum, «ipse Secretarius ex officio ad nominationem procedit» (Normae Speciales, art. 99, § 3). Omnibus adiunctis consideratis, nominatur Patronus persona quae magis idonea ad causam defendendam censetur, eiusque nomen cum parte communicatur.
2. Il ricorrente e l’altra parte possono stare in questo giudizio «solo tramite Patrono» (Normae Speciales, art. 99, § l). Se una parte, per qualsiasi causa non avrà costituito il suo Patrono, «lo stesso Segretario procede d’ufficio alla nomina» (Normae Speciales, art. 99, § 3). Dopo aver tutto considerato, viene nominato Patrono la persona che si ritiene più idonea a difendere la causa, e il suo nome è comunicato alla parte.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini