Università Facoltà di Diritto Canonico www.iuscangreg.itCIC1983CCEODiritto per la Chiesa latinaDiritto orientaleDiritto particolareDiritto proprio / statutiFonti storicheGiurisprudenza STSAAccordi internazionaliSiti webLetteraturaPeriodica de re canonicaBibliografia canonisticaMotori di ricercaLinklistMappa sitoDocentiNoti professori del XX secolo
Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Congressus del 06.07.1971, Prot. N. 209/70 CA


Parte attrice
Parte convenuta
Oggetto Pensionis
Pubblicazione Apoll 44 (1971) 625-627
CpR 53 (1972) 181-183
EIC 28 (1972) 314-318
IC 14/28 (1974) 375-377
LE IV, n. 3988
Per 61 (1972) 186-189
Download
Traduzioni angl., Digest VII, 560-562
Contenuto De subsidio caritativo religiosis mulieribus dando, quae e Religione dimittuntur.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC can. 702
[CIC1917] 580 § 2
643 § 1 643 § 2
Massime
1. Religio nulla adstringitur obligatione ex iustitia ad quid solvendum cuilibet mulieri sodali quae ex ea egrediatur aut ex ea dimittatur.
1. L’istituto non è tenuto da alcun obbligo di giustizia a pagare somme di denaro a una sodale che abbandoni l’istituto o ne sia dimessa.
2. Excluditur quod Religio, et si tantummodo ex caritate, obligatione adstringatur curandi ut religiosa dimissa vel commode vivere queat, vel toto vitae suae tempore – aut ad tempus longum seu indefinitum – necessaria habeat ad honeste vivendum. Nec aliud censendum est etsi agatur de religiosa dimissa quae iam senuerit et viribus sit destituta ac inhabilis ad laborandum.
2. Si esclude che l’istituto, anche solo a motivo di carità, sia tenuto dall’obbligo di fare in modo che la religiosa dimessa possa vivere agiatamente o abbia il necessario per vivere con decoro per tutto il corso della sua vita – o per un tempo lungo o indefinito. Né si deve ritenere diversamente anche se si tratti di una religiosa dimessa che già sia avanzata negli anni e sprovvista delle forze e inabile ad un lavoro.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini