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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 19.02.1972, Prot. N. 1123/69 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta S. Congregatio pro Doctrina Fidei
Diocesi Romana
coram Vagnozzi
Pubblicazione Apoll 44 (1971) 34-38; 46 (1973) 307-314
IC 12/23 (1972) 63-64
LE V, n. 4144
Per 60 (1971) 342-348; 64 (1975) 262-271
P.V. Pinto, Diritto amministrativo canonico, 392-397
P.V. Pinto, La giustizia amministrativa, 253-260
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Contenuto De recursu adversus decretum reiectionis a Congressu latum. Recursus non admittitur ad disceptationem.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
[CIC1917] 11; 1634 § 2; 1680; 1709 § 3;  
REU art. 108;  
Normae Speciales art. 115 § 2; art. 116, comma alterum; art. 126;  
Regolamento Generale della Curia Romana (1968) art. 3 § 1
Massime
1. Ad recursum proponendum apud Collegium contra decretum reiectionis in Congressu latum, non requiritur prosecutio recursus apud idem Collegium. In Supremo Signaturae Apostolicae Tribunali, enim, ratio procedendi apud Sectionem Alteram inducere nequit ad formaliter distinguendos gradus iurisdictionis aut ad instituendam similitudinem cum peculiari turnorum ordinatione in Tribunali Romanae Rotae. Si vestigia quaedam analogiae, in casu de quo agimus, inquirere vellemus cum ratione procedendi eiusdem Romanae Rotae, eadem invenirentur in eo quod contra decretum Ponentis datur recursus ad turnum iudicantem. Quod etiam ex eo confirmatur quod Cardinalis Praefectus praesidet tum Congressui tum Collegio Iudicanti.
1. Per proporre ricorso al Collegio contro il decreto di rigetto emanato in Congresso non si richiede la prosecuzione del ricorso presso lo stesso Collegio. Nel Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, infatti, la norma processuale in vigore per la seconda sezione non può indurre a distinguere formalmente gradi di giurisdizione o a istituire una somiglianza con il peculiare sistema dei turni nel Tribunale della Rota Romana. Se volessimo cercare delle tracce di analogia, nel caso di cui si tratta, con le norme processuali della medesima Rota Romana, si possono trovare nel fatto che contro il decreto del Ponente si dà ricorso al turno giudicante. Ciò trova conferma anche nel fatto che il Cardinale Prefetto presiede sia al Congresso sia al Collegio giudicante.
2. Recursus ad Collegium contra decretum reiectionis in Congressu latum semper ac de plano admittendus est, eo ipso quod proponitur.
2. Il ricorso al Collegio contro il decreto di rigetto emanato in Congresso si deve sempre e semplicemente ammettere per il solo fatto che è proposto.
3. De nullitate decreti Congressus ob coarctationem terminorum de quibus in art. 115, § 2 Normarum Specialium nullimode constat, quia nullibi invenitur haec nullitatis sanctio (cf. can. 11 et can. 1680) (in casu utcumque recurrentis patronus de facto suo iure usus est responsione).
3. Non consta in alcun modo la nullità del decreto del Congresso a motivo della limitazione dei termini di cui all’art. 115, § 2 delle Normae Speciales: in nessun luogo si trova una tale sanzione di nullità (cf. can. 11 e can. 1680) (nel caso comunque il patrono del ricorrente si è di fatto avvalso del diritto rispondendo).
4. Recursus contra Tabellas de quibus in art. 3, § 1 Ordinationis generalis Romanae Curiae (anno 1968 foris datae) admittti nequit ex defectu iurisdictionis ex parte Signaturae Apostolicae. Quarum Tabellarum, enim, compositio habenda non est merus actus administrativus reservatus singulis Dicasteriis et approbatus tantum «in forma communi» a Summo Pontifice. Contra vero, cum ipsa Tabella sit enucleativa integratio normarum generalium, in Constitutione Apostolica Regimini Ecclesiae universae et in relativo «Regolamento Generale della Curia Romana» contentarum, eae Tabellae vim habent normativam, ideoque approbari tantum possunt decreto Summi Pontificis.
4. Il ricorso contro le Tabelle (organiche) di cui all’art. 3, § 1 del Regolamento Generale della Curia Romana (pubblicato nel 1968) non può essere ammesso per difetto di giurisdizione da parte della Segnatura Apostolica. La elaborazione di queste Tabelle, infatti, non si deve considerare un mero atto amministrativo riservato ai singoli Dicasteri e approvato solo «in forma comune» dal Sommo Pontefice. Al contrario, dal momento che la stessa è un’integrazione che enuclea le norme generali contenute nella Costituzione Apostolica Regimini Ecclesiae universae e nel relativo «Regolamento Generale della Curia Romana», le stesse Tabelle hanno forza normativa, e perciò possono essere approvate solo con decreto del Sommo Pontefice.
5. Ratio laboris apud Curiam Romanam qualificationem desumit tantum ab elemento subiectivo, hoc est, a statu iuridico, qui enascitur ex gradu collato personae seu officiali, non vero ex operibus ab eo reapse praestitis (seu ex elemento obiectivo). Quare sermo esse nequit de errore ex parte competentis Curiae Romanae Dicasterii, cum ratio normativa sit uni Summo Pontifici reservata.
5. L’ordinamento dell’attività presso la Curia Romana riceve la sua qualifica soltanto dall’elemento soggettivo, ossia dallo stato giuridico che proviene dal grado conferito alla persona o all’officiale, non invece dall’attività prestata realmente dal medesimo (ossia dall’elemento oggettivo). Non si può parlare di errore da parte del competente Dicastero della Curia Romana, poiché l’ordinamento normativo è riservato al Sommo Pontefice.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini