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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Declaratio del 09.08.1972, Prot. N. 3211/72 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta S. Congregatio pro Clericis
Oggetto Remotionis
Pubblicazione Apoll 45 (1972) 402
Documenta recentiora circa rem matrimonialem et processualem I. II, Romae 1977. 1980, I, nn. 3172-3174
IC 14/28 (1974) 382
LE IV, n. 4079
Per 61 (1972) 695
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Traduzioni angl., Digest VIII, 1133-1134
Contenuto De termino a quo effectus suspensivi recursus.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Normae Speciales artt. 104-107; art. 116
Massime
1. Effectus suspensivus, si et quatenus debeatur, viget antequam in Congressu decernatur «utrum recursus admittendus sit ad disceptationem, an reiciendus quia manifeste ipse caret fundamento» (art. 116 Normarum Specialium): ad rem sufficit ipsa recursus propositione legitime facta (artt. 104-107 Normarum Specialium).1. L’effetto sospensivo, se e per quanto previsto, vige prima che nel Congresso si decida «se il ricorso sia da ammettere alla discussione o da respingere perché manchi manifestamente di fondamento» (art. 116 Normae Speciales): allo scopo è sufficiente la semplice presentazione del ricorso legittimamente fatta (artt. 104-107 Normae Speciales).

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini