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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 26.01.1974, Prot. N. 1222/71 CA


Parte attrice Paroecia X
Parte convenuta S. Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus
Diocesi Exarchatus Maronitarum in Statibus Foederatis Amer
Oggetto Creditorum
coram Vagnozzi
Pubblicazione Apoll 47 (1974) 376-384
LE V, n. 4264
Per 64 (1975) 306-315
P.V. Pinto, Diritto amministrativo canonico, 424-429
P.V. Pinto, La giustizia amministrativa, 293-300
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Contenuto Controversia soluta est ad normam art. 107 REU.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC can. 1267
[CIC1917] 1503; 1514; 1515; 1536
Postquam Apostolicis Litteris can. 207 § 1; can. 240; can. 252; can. 253; can. 286 § 1
REU art. 107
Massime
1. Summa determinatae ecclesiae donata non probatur per declarationem titularis, qui in officio successit; nam cum sit pars in causa, eius declaratio uti testimonium acceptari nequit.
1. Non si prova la destinazione ad una chiesa della somma donata in forza della dichiarazione del titolare, successore nell’ufficio; infatti poiché è parte in causa, la sua dichiarazione non si può accettare come testimonianza.
2. Neque eadem probatio efficitur simplici titulo praesumptivo, id est sola ratione inscriptionis schedulae quae missa est rectori ecclesiae a donante.
2. Né si dà la medesima prova per il semplice titolo di presunzione, ossia per il solo indirizzo sulla scheda inviata dal donatore al rettore della chiesa.
3. Legitima habenda non est provocatio ad praesumptionem de qua in can. 286, § 1 motu proprio Postquam Apostolicis Litteris, ratione reticentiae sive recurrentis sive Hierarchae. Legitimari nequit enim sic dicta translatio oneris probationis, ratione praedictae praesumptionis, ob conflictus utilitatum quae deprehendantur in modo processuali sese gerendi sive recurrentis sive Hierarchae (in casu habetur asseveratio credibilior recurrentis de summa in opus pium reapse impensa).
3. Non si può considerare legittimo il ricorso alla presunzione di cui al can. 286, § 1 del motu proprio Postquam Apostolicis Litteris, in ragione della reticenza sia del ricorrente sia del Gerarca. Non si può infatti legittimare la c.d. inversione dell’onere della prova in ragione della menzionata presunzione, a motivo dei conflitti di interesse che si rilevino nel comportamento processuale sia del ricorrente sia del Gerarche (nel caso si ha la dichiarazione alquanto credibile del ricorrente che la somma è stata di fatto impiegata per un’opera pia).
4. Legitimum est parvi facere praesumptionem de qua in can. 286, § 1 motu proprio Postquam Apostolicis Litteris etiamsi defuerint speciales permissiones canonicae quae requiruntur ad oblationes accipiendas, si 1) Hierarcha vel omisit exercitium proprii officii invigilandi, vel consentiebat cum modo sese gerendi rectoris ecclesiae; 2) de facto summae collectae habuerunt piam destinationem.
4. È legittimo lasciare da parte la presunzione di cui al can. 286, § 1 del motu proprio Postquam Apostolicis Litteris anche se mancarono le speciali autorizzazioni canoniche che si richiedono per ricevere le offerte, se 1) il Gerarca ha addirittura omesso l’esecizio del proprio ufficio di vigilanza o si mostrava d’accordo con il modo di procedere del rettore della chiesa; 2) di fatto le somme raccolte ebbero una pia destinazione.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini