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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 13.12.1975, Prot. N. 6023/74 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta S. Congregatio pro Clericis
Diocesi Buscoducen.
Oggetto Remotionis a beneficio
coram Staffa
Pubblicazione P.V. Pinto, Diritto amministrativo canonico, 447-451
P.V. Pinto, La giustizia amministrativa, 321-327.
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Contenuto De recursu adversus decretum reiectionis a Congressu latum. Recursus non admittitur ad disceptationem.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
[CIC1917] 15; 16 § 2; 156 §§ 1-2; 183 § 1; 185; 188, n. 3; 336 § 2; 387; 426; 446 § 2; 505; 560; 1409; 1419-1420; 1423 § 3; 1438; 1439 §§ 1-2; 1440; 2396
Massime
1. Prorsus evidens est quod constitui seu erigi nequit beneficium sine officio; at non minus certum videtur quod nemini conferri potest pars beneficialis ad modum beneficii (non autem pensionis) qui assumere nequeat officium per se ipsum adimplendum et similiter, si sermo sit de retentione beneficii, certum est quod nemo potest sibi acquirere fructus alicuius beneficii, cum legitime missus est in possessionem alius beneficii cum primo incompatibilis.
1. È del tutto evidente che non si può costituire o erigere un beneficio senza ufficio, e non meno certo è che non si può conferire una parte beneficiale a modo di beneficio (non però di pensione) ad alcuno che non possa assumere l’ufficio da svolgere personalmente; analogamente, se si fa questione della conservazione di un ufficio, è certo che nessuno può acquisire per se stesso i frutti di alcun beneficio una volta immesso legittimamente in possesso di un altro beneficio incompatibile con il primo.
2. Tempus, quo scilicet officium amittitur (cf. can. 183, § 1), praefiniri potest vel explicite et determinatim, vel implicite et indefinita ratione, puta si cappellania unitur ad personam huius parochi pro tempore sui muneris (cf. etiam cann. 336, § 2; 446, § 2; 560). Quo in casu possessio cappellaniae sequitur sortem possessionis paroeciae, sicut accessorium sequitur principale; ideoque, legitime cessante clerico in possessione paroeciae, eo ipso cessat in possessione cappellaniae: et quidem sive in paroecia cesset per privationem, per renuntiationem, per translationem sive quovis alio modo (in casu parochus, paroeciam amittens ob translationem, amisit et beneficium cantoratus, eidem ratione officii paroecialis collatum).
2. Il tempo, trascorso il quale si perde l’ufficio (cf. can. 183, § 1), può essere predeterminato esplicitamente o in modo determinato oppure implicitamente e con criterio indefinito, come per esempio se una cappellania è unita alla persona di questo parroco per il tempo del suo ufficio (cf. anche cann. 336, § 2; 446, § 2; 560). In quest’ultimo caso il possesso della cappellania segue la sorte del possesso della parrocchia, come l’accessorio segue il principale; e pertanto, al cessare legittimo del chierico dal possesso della parrocchia, cessa automaticamente nel possesso della cappellania: e ciò appunto sia che dalla parrocchia cessi per privazione, per rinuncia, per trasferimento o in qualsiasi altro modo (nel caso il parroco, cessato dalla parrocchia per trasferimento, perse il beneficio di cantore, conferito al medesimo in ragione dell’ufficio di parroco).
3. Cura animarum exigit totalem deditionem pastoris ut, in casibus etiam impraevisis, paratus sit ad servitium suis ovibus praestandum. Qua de re, adimpletio alius officii alio in vico poterit concurrere cum obligatione Missae, confessionum, assistentiae infirmis etc. paroeciae, quin loquamur de distantia utriusque officii. Unde clare patet incompatibilitas officiorum de quibus ad normam can. 1439, § 2.
3. La cura delle anime richiede la dedizione totale del pastore così che, anche in casi imprevisti, sia pronto a prestare il servizio al suo gregge. Per questo l’adempimento di un altro ufficio in un altro luogo potrebbe concorrere con l’obbligo della messa, delle confessioni, dell’assistenza agli infermi della parrocchia ecc., senza parlare poi della distanza tra gli uffici. Da questo si evince chiaramente l’incompatibilità degli uffici di cui si tratta, a norma del can. 1439, § 2.
4. Lex interdicens cumulationem duorum beneficiorum incompatibilium est lex inhabilitans (cf. can. 1439, § 1), et «nulla ignorantia legum irritantium aut inhabilitantium ab eisdem excusat» (can. 15).
4. La legge che vieta il cumulo di due benefici incompatibili è una legge inabilitante (cf. can. 1439, § 1), e «nessuna ignoranza di leggi irritanti o inabilitanti scusa da quelle leggi» (can. 15).
5. Norma canonis 1438, secundum quem beneficia saecularia praesumuntur concessa ad vitam, intellegitur de beneficio cuius collatio sit possibilis et valida.
6. La norma del canone 1438, secondo il quale i benefici secolari si presumono concessi vita natural durante, si intende di un beneficio il cui conferimento sia possibile e valido.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini