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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 08.05.1976, Prot. N. 6049/74 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta S. Congregatio pro Religiosis et Institutis Saecularibus
Diocesi Erzegovina
Oggetto Dimissionis
coram Staffa
Pubblicazione LE V. n. 4448
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Contenuto Controversia soluta est ad normam art. 107 REU.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
[CIC1917] 46; 644 § 1; 644 § 2; 644 § 3; 659-662; 1625; 2385; 2386
REU art. 107;  
Massime
1. Nullibi praescriptum est ut Superior semper et necessario manifestare debeat suis subditis motiva praeceptorum. Expedit, in genere, ut Superior rationes praecipiendi exprimat; at expedire etiam potest, et forsitan saepe, ut Superior motiva subdito non pandeat. Hoc pendet a Superioris prudentia. Omissio proinde motivorum allegari nequit ad minuendam imputabilitatem moralem inoboedientiae.
1. Non è prescritto in alcun luogo che il Superiore debba sempre e necessariamente manifestare a suoi sudditi i motivi dei precetti. Generalmente conviene che il Superiore esprima le ragioni dei suoi ordini; ma può anche convenire, e forse spesso, che il Superiore non li manifesti al suddito. Dipende dalla prudenza dei Superiori. Pertanto la omissione dei motivi non può essere allegata per diminuire l’imputabilità morale della disobbedienza.
2. Petitio indulti exclaustrationis allegari pariter nequit ad inoboedientiam legitimandam; nam religiosus non habet ius ad exclaustrationem, neque petitio exclaustrationis suspendit potestatem Superiorum praecipiendi.
2. Allo stesso modo l’aver chiesto l’indulto di esclaustrazione non può essere allegato per legittimare la disobbedienza; un religioso, infatti, non ha diritto all’esclaustrazione e la domanda dell’esclaustrazione non sospende la potestà dei Superiori di comandare.
3. Rescriptum competentis Curiae Romanae Dicasterii quod urgeat solutionem casus per distinctionem: “orator aut suis Superioribus oboediat, aut Episcopum benevolum
sibi inveniat”, nullo modo decisionem subtrahit a potestate Superiorum, quorum actus proinde non videtur ex hoc illegitimus.
3. Il rescritto del competente Dicastero della Curia Romana, che urga la soluzione di un caso attraverso la alternativa «l’oratore o obbedisca ai suoi Superiori, o si trovi un Vescovo benevolo», non sottrae in alcun modo la decisione dalla potestà dei Superiori, il cui atto quindi non risulta per questo illegittimo.
4. Ut dimissionis decretum valeat, non requiritur ut omnes causae motivae sint veritati conformes (in casu etsi religiosus apostata dicendus non sit, nihilominus, ut in ipso decreto dicitur, religiosae oboedientiae se subtraxit et ita iustam dedit causam dimissioni). Hoc non obstante dimissionis decretum non sustineri dicendum est: nam clausula “non sustineri” non indicat nullitatem intrinsecam (analoga clausula invenitur in can. 46), sed eius gravem iniustitiam (in casu religiosus, quippe qui apostata non est, iuxta decretum dimissus est ob specificum delictum apostasiae et in ipso vis decreti innititur). Dum tamen in casu apostasiae a religione sufficit declaratio facti (sicut pro delictis recensitis in can. 646), in casu triplicis delicti (inoboedientiae, in casu) cum duplici monitione et decreto dimissionis, processus communis requiritur.
4. Perché un decreto di dimissione sia valido, non si richiede che tutte le causa motive siano conformi alla verità (nel caso anche se il religioso non si possa definire apostata, tuttavia, come si dice nello stesso decreto, si è sottratto alla obbedienza religiosa e così ha dato una giusta causa per la dimissione). Ciononostante il decreto di dimissione si deve che non si sostiene: infatti la clausola “non si sostiene” non indica la nullità intrinseca (un’analoga clausola si trova nel can. 46), ma la sua grave ingiustizia (nel caso un religioso, che certo non è apostata, secondo il decreto è stato dimesso per lo specifico delitto di apostasia e nello stesso delitto la forza del decreto si fonda). Tuttavia mentre nel caso di apostasia dalla religione è sufficiente la dichiarazione del fatto (come per i delitti di cui al can. 646), nel caso di triplice delitto (di disobbedienza, nel caso) con la duplice ammonizione e il decreto di dimissione, si richiede la procedura comune.
5. Primum requisitum ad apostasiam a religione est ut religiosus derelinquat religionem seu Ordinem et egrediatur a qualibet domo religiosa, saltem propriae religionis. Ergo dum religiosus manet in aliqua domo religiosa propriae religionis et remanere vult in Ordine seu religione, non est apostata a religione, cum «egressus e domo religiosa» non sit intellegendus de determinata domo religiosa, sed de domo religiosa qualibet, et consequenter animus non redeundi sit animus non redeundi ad religionem, et adhuc animus non redeundi seu se subtrahendi ab obedientia Superiorum religionis, intelligendus est non de determinata domo et de determinato Superiore, sed de ipsa religione eiusque Superioribus (in casu religiosus confugerat ad aliam domum eiusdem instituti).
5. Per l’apostasia dalla religione il primo requisito è che il religioso abbandoni la religione o l’Ordine e si allontani da qualsiasi casa religiosa, della propria religione almeno. Pertanto finché il religioso rimane in una qualche casa religiosa della propria religione e intende rimanere nell’Ordine o religione, non è apostata dalla religione, poiché la locuzione «uscito dalla casa religiosa» non è da interpretare da una determinata casa religiosa, ma da qualsiasi casa religiosa, e di conseguenza la intenzione di non ritornare è l’intenzione di non ritornare in religione, e ancora l’intenzione di non ritornare ossia di sottrarsi all’obbedienza dei Superiori della religione, è da interpretare non di una determinata casa e di un determinato Superiore, ma della religione stessa e dei suoi Superiori (nel caso il religioso si era rifugiato in un’altra casa dello stesso istituto).

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini