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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Congressus del 08.06.1976, Prot. N. 7767/76 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta S. Congregatio pro Clericis
Diocesi Placentina
Oggetto Administrationis
Pubblicazione P.V. Pinto, La giustizia amministrativa, 350-351
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Contenuto Negotia, quae vi art. 107 REU Signaturae Apostolicae deferri possunt, controversiae naturam prae se ferre debent.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
REU art. 107
Massime
1. Ad normam art. 107 Constitutionis Apostolicae Regimini Ecclesiae universae ad Signaturam Apostolicam, quippe quae natura ipsa sua tribunal est ideoque ad contentiones solvendas institutum, tantum controversiae deferri possunt, cuius scilicet obiectum formaliter definitum sit (in casu negotium in statu de quo proprium est muneris vigilandi et moderandi administrationem bonorum ecclesiasticorum, de quo in art. 70 eiusdem Constitutionis Apostolicae).1. A norma dell’art. 107 della Costituzione Apostolica Regimini Ecclesiae universae alla Segnatura Apostolica, che appunto per natura sua propria è tribunale e quindi istituito per risolvere contese, posso essere deferite soltanto controversie, il cui oggetto cioè sia formalmente definito (nel caso la pratica, nello stato in cui è, è propria dell’ufficio di vigilanza e governo dell’amministrazione dei beni ecclesiastici, di cui all’art. 70 della medesima Costituzione Apostolica).

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini