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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 26.06.1976, Prot. N. 6508/75 CA


Parte attrice Rev.da X et aliae
Parte convenuta S. Congregatio pro Religiosis et Institutis Saecularibus
Diocesi Lugdunen.
Oggetto Depositionis seu nullitatis actuum Capituli Generalis
coram Palazzini
Pubblicazione P.V. Pinto, Diritto amministrativo canonico, 452-460
P.V. Pinto, La giustizia amministrativa, 327-339
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Contenuto Constat de violatione legis sive in procedendo sive in decernendo.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
[CIC1917] 19; 101 § 1, n. 1; 171 § 2; 180 § 1
Massime
1. Non admissa invaliditate decreti, disceptatio circumscribi potest circa actus, per quos dispositiones huiusmodi decreti ad exsecutionem deductae sunt, non denegata facultate
animadversiones indirecte faciendi, si quae sint, etiam contra decretum. Etsi percipi non potuit legis violatio in emanatione ipsius decreti, cum demonstrari nequeat competens Curiae Romanae Dicasterium limites suae potestatis praetergressum esse, et cum decretum dici non potuit decisionis motivis destitutum (motiva, enim, exponebantur in epistula adnexa ad Episcopum missa), non est ambigendum decretum, iam de se severum, vere iniquum factum fuisse per actus quibus ad executionem deductum est.
1. Una volta non ammesse l’invalidità di un decreto, la discussione può essere limitata agli atti con i quali si sono poste in esecuzione le disposizioni di quel decreto, senza negare la facoltà di esporre indirettamente delle osservazioni, se ve ne sono, anche contro il decreto. Anche se non si è potuto riconoscere una violazione di legge nel decreto emanato, dal momento che non si può dimostrare che il competente Dicastero della Curia Romana abbia superato i limiti della sua potestà, e dal momento che il decreto non poté essere considerato sprovvisto dei motivi (i motivi, infatti, si esponevano nella lettera annessa inviata al Vescovo), non si può dubitare che il decreto, già in se stesso severo, sia stato reso veramente ingiusto a causa degli atti con i quali fu posto in esecuzione.
2. Non videtur expressa violatio legis attingi in praetensa remotione ab officio; agitur potius de mensura administrativa accelerante Capitulum generale electionum, sicut administrativa fuerat inquisitio, ex qua mensura illa originem duxit.
2. Non si raggiunge la chiara violazione di legge nella pretesa rimozione dall’ufficio; si tratta piuttosto di un provvedimento amministrativo con cui si anticipa il Capitulo generale elettivo, come era stata amministrativa l’inchiesta che ne era all’origine.
3. Violatio legis habetur cum inhabilitas ad electionem canonicam Supremae moderatricis instituti religiosi ex duplici electione iam peracta deducitur, dum autem canonica inhabilitas oritur ex permanentia in officio per duodecim annos completos. Propterea violatio legis datur si, inhabilitate haud exstante, requiratur postulatio. Nec in casu violationem tollit reservatio a competenti Curiae Romanae Dicasterio apposita de confirmatione scilicet electionis in casu.
3. Si dà violazione di legge se si deduce l’inabilità ad essere eletta canonicamente come Suprema moderatrice di un istituto religioso da una duplice elezione già avvenuta, mentre invece l’inabilità canonica sorge dalla permanenza nell’ufficio per dodici anni completi. Ne segue pertanto violazione di legge se, senza l’esistenza dell’inabilità, si richieda la postulazione. Né nel caso elimina la violazione la riserva posta dal competente Dicastero della Curia Romana della conferma cioè dell’elezione nel caso.
4. Cum ordo electionis postulet prius electio Superiorissae generalis et, dein Consilii generalis, invalidatio prioris electionis secum trahit invaliditatem ceterarum electionum.
4. Poiché l’ordine dell’elezione richieda prima l’elezione della Superiora generale e, poi del Consiglio generale, l’invalidazione della prima elezione comporta l’invalidità delle altre.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini