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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Secretarii del 11.03.2013, Prot. N. 47313/12 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Sustentationis
Pubblicazione IE 27 (2015) 114-117; W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 223-226
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Traduzioni angl.: W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 223-226; it., IE 27 (2015) 114-117
Contenuto Recursus in limine reicitur.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 281; 1350 § 1; 1734; 1737 § 2
Massime
1. Competens Curiae Romanae Dicasterium nullam legem violat, recursum reiciens ob remonstrationem omissam ac recursum hierarchicum terminis elapsis propositum.
1. Il competente Dicastero della Curia Romana non viola la legge se rigetta un ricorso perché è stata omessa la rimostranza e il ricorso gerarchico è stato proposto fuori termini.
2. Ad ius ad sustentationem de quo in can. 1350, § 1 vindicandum, clericus assidue probare debet se inopia laborare.
2. Per rivendicare il diritto al sostentamento di cui al can. 1350, § 1, il chierico deve provare in ogni momento di essere in povertà.
 tedesco - francese - portoghese
Commenti J. Canosa, «Aspetti dello statuto giuridico dei chierici trattati in due decisioni della Segnatura Apostolica», IE 27 (2015) 117-124

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini