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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 20.01.1979, Prot. N. 9498/77 CA


Parte attrice Rev.da X
Parte convenuta S. Congregatio pro Religiosis et Institutis Saecularibus
Diocesi Ragusien.
Oggetto Dimissionis
coram Felici
Pubblicazione CpR 61 (1980) 264-271
A. Figliuzzi, Il contenzioso amministrativo relativo ai religiosi prima del CIC 1983. Analisi delle sentenze e indirizzi giurisprudenziali, Romae 2024, 467-478
LE VI, n. 4683
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Traduzioni it., A. Figliuzzi, Il contenzioso amministrativo relativo ai religiosi prima del CIC 1983. Analisi delle sentenze e indirizzi giurisprudenziali, Romae 2024, 467-478.
Contenuto Non constat de violatione legis sive in procedendo sive in decernendo.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 696; 697
[CIC1917] 606 § 2; 651 § 1; 652 § 3; 656 § 1; 660; 662
Massime
1. Causae exteriores graves ad religiosam dimittendam se referunt ad offensionem gravem et externam, iuridice probandam, substantiae vitae religiosae, quae sacris votis aut ligaminibus constat et normis iuris sive communis sive Constitutionum exprimitur; transgressiones formales esse debent talesque ut de incorrigibilitate sermo esse possit.
2. Antequam dimissio religiosae decernatur, oportet ut Superiorissa duas monitiones canonicas faciat, comminata quidem dimissionem, atque relinquat religiosae facultatem suas rationes exponendi et sese defendendi: denique incorrigibilis censetur, si post duplicem monitionem canonicam in suo pravo proposito persistat (cf. can. 662, ex quadam iuris analogia).
3. Causa gravis exterior ad dimissionem est proculdubio gravis et obstinata inoboedientia Superiori mandanti ut sodalis in domum determinatam se conferret.
4. Haud excusat ab oboedientia modus sese gerendi Directoris spiritualis, qui in continua comperendinatione Superioris quid serium non vidisset. Si autem in tali obscuratione mentis religiosa adiuta perperam est a Directore spirituali, qui a Superioribus datus non fuerit et sese Superioribus substituere nequaquam poterit, ipsa
sibi imputet.
5. Nec ab oboedientia excusat condicio instituti religiosi; nam quamquam aliquid in disciplina deficiat, modus agendi sororis aptum remedium ad eam reficiendam non praebet: inoboedientiam constructivam, quam dicunt, neque ascesis religiosa neque ius admittit.
6. Quamquam in epistulis Superioris non invenitur expresse monitum de facultate facta
sese defendendi, id implicite manifestatur, dum responsio exspectari dicitur. Ceterum hoc iure Recurrens ample usa est.
7. Ius ad defensionem potest exerceri sive antequam Superior instantiam pro dimissione mittat ad Sanctam Sedem, sive antequam Sancta Sedes decretum emanet, sive si religiosa dimissa decreto huiusmodi obstiterit, antequam decretum confirmetur
et definitivum fiat (in casu mentio fit decreti die 8 novembris 1975 a Supremo Tribunali lati).
8. Incassum religiosa dimittenda petit ut a competenti Curiae Romanae Dicasterio personaliter audiatur: forsan id utilis esse potest, sed non requiritur ad legitimitatem actus.
1. Le cause gravi esterne per dimettere una religiosa si riferiscono ad un’offesa grave esterna, da provare giuridicamente, della sostanza della vita, che consta di sacri voti o legami e si esprime in norme di diritto sia comune sia delle Costituzioni; le trasgressioni devono essere formali e tali da configurare un’incorreggibilità.
2. Prima di decretare la dimissione di una religiosa è necessario che la Superiora faccia due ammonizioni canoniche, comminando naturalmente la dimissione, e lasci alla religiosa la facoltà di esporre le sue ragioni e di difendersi: si considera quindi incorreggibile se persista nella sua cattiva volontà dopo la duplice ammonizione canonica (cf. can. 662, per una certa analogia del diritto).
3. Causa grave esterna per la dimissione è senza dubbio una grave e ostinata disobbedienza al Superiore che comanda ad un sodale di trasferirsi in una determinata casa.
4. Non scusa dall’obbedienza il comportamento di un Direttore spirituale che a causa dei rimandi da parte del Superiore non abbia visto una decisione seria. Se poi una religiosa è malamente condotta in un simile obnubilamento mentale da un Direttore spirituale che non sia stato dato dai Superiori e che assolutamente non poteva sostituirsi ai Superiori, lo imputi a se stessa.
5. Neppure scusa dall’obbedienza la situazione dell’istituto; infatti benché esso sia manchevole quanto a disciplina, il comportamento della suora non offre un rimedio idoneo alla sua correzione: la cosiddetta disobbedienza costruttiva non l’ammette né l’ascesi religiosa né il diritto.
6. Benché nelle lettere del Superiore non si trovi espresso il monito sulla facoltà di difendersi, è implicitamente manifestato, nel momento in cui si dice che si attende una risposta. Del resto la ricorrente ha ampiamente usato di questo diritto.
7. Il diritto di difesa può essere esercitato prima che il Superiore invii la domanda di dimissione alla Santa Sede, sia prima che la Santa Sede emani il decreto, sia, nel caso la religiosa dimessa abbia contestato tale decreto, prima che il decreto sia confermato e divenga definitivo (nel caso si fa menzione del decreto emanato l’8 novembre 1975 dal Supremo Tribunale).
8. Inutilmente la religiosa da dimettere chiede di essere ascoltata personalmente dal competente Dicastero della Curia Romana: forse potrebbe essere utile, ma non è richiesto per la legittimità dell’atto.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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