Università Facoltà di Diritto Canonico www.iuscangreg.itCIC1983CCEODiritto per la Chiesa latinaDiritto orientaleDiritto particolareDiritto proprio / statutiFonti storicheGiurisprudenza STSAAccordi internazionaliSiti webLetteraturaPeriodica de re canonicaBibliografia canonisticaMotori di ricercaLinklistMappa sitoDocentiNoti professori del XX secolo
Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 31.05.1980, Prot. N. 10460/78 CA


Parte attrice Rev.da X
Parte convenuta S. Congregatio de Religiosis et Institutis Saecularibus
Diocesi Romana
Oggetto Dimissionis
coram Felici
Pubblicazione CpR 62 (1981) 367-374
LE VI, n. 4777
Download
Contenuto Constat de violatione legis in decernendo.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC can. 696
Massime
1. Ad dimittendum sodalem a votis perpetuis exigitur culpa gravis exterior, quae etsi non necessario est delictum, oportet sit contra substantiam vitae religiosae, ut ecce gravis et continuata exterior violatio votorum religiosorum, a qua sodalis corrigere sese nolit. Ad incorrigibilitatem autem iuridice probandam admonitiones faciendae sunt saltem binae.
1. Per dimettere un sodale di voti perpetui si richiede una colpa grave esterna, che anche se non necessariamente è delitto, tuttavia si richiede che sia contro la sostanza della vita religiosa, come per esempio una grave e continuata violazione esterna dei voti religiosi, dalla quale il sodale non vuole correggersi. Per poi provare giuridicamente l’incorreggibilità si devono fare almeno due ammonizioni.
2. Requiruntur igitur culpae graves et exteriores: at facta admissa, ut revera culposa dicantur, procedant oportet a persona quae libero consilio ea elicere possit: quod non habetur cum eadem persona aliquo morbo afficitur, qui necessariam libertatem agendi non relinquat.
2. Si richiedono quindi colpe gravi esterne, ma i fatti ammessi, perché veramente siano definiti colposi, devono provenire da una persona che possa sceglierli con libero arbitrio: il che non si realizza se la stessa persona è affetta da una malattia che non le lasci la libertà necessaria di agire.
3. Quid dicendum de facultate discretiva paranoicorum? Turbae psychicae quibus agitantur eorum conscientiam vix afficiunt: ideo nec confusi sunt neque allucinationibus vexantur. Quamquam tamen lucido intellectu pollent, facultate critica
paranoici omnino destituuntur: delirio enim unice agitantur sub eiusque imperio inconscie agunt, ita ut nequeant de propriis actibus neque moraliter neque iuridice respondere. Ad statuendum in casibus singulis gradum defectus discretionis et imputabilitatis, non tam attendenda est confessio aegroti paranoici quam potius eius cogitandi agendique ratio, multumque ad hoc conferent deductiones psychiatrorum, nempe in arte peritorum.
3. Che dire della facoltà di discrezione dei soggetti paranoici? Le turbe psichice che li agitano difficilmente raggiungono la loro coscienza: perciò non sono confusi né allucinati. Tuttavia benché possiedano una lucida intelligenza, i paranoici sono del tutti sprovvisto della facoltà critica: infatti sono mossi unicamente dal delirio e agiscono inconsapevolmente sotto il suo impero, così che non possano rispondere né moralmente né giuridicamente delle proprie azioni. Per stabilire nei singoli casi il grado di mancanza di discrezione e di imputabilità, non si deve far riferimento alla confessione del paranoico quanto piuttosto al suo modo di pensare e di agire, e molto aiutano in questo le diagnosi degli psichiatri, ossia dei periti.
4. Sodalis aegrotans non dimittitur sed curatur: id exigit iustitia, si sodalis plures annos in commodum instituti laboravit: id exigit maxime caritas.
4. Il sodale ammalato non si dimette, ma si cura. Lo chiede la giustizia, si il sodale ha contribuito per più anni a favore dell’istituto. Lo chiede soprattutto la carità.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini