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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 27.06.1981, Prot. N. 10896/79 CA


Parte attrice Rev.da X
Parte convenuta S. Congregatio pro Religiosis et Institutis Saecularibus
Diocesi Romana
Oggetto Exclaustrationis ad nutum Sanctae Sedis
coram Oddi
Pubblicazione CpR 63 (1982) 280-283
LE VI, n. 4846
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Contenuto Non constat de violatione legis sive in procedendo sive in decernendo.
Note Cf. etiam prot. n. 13954/82 CA.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC can. 686 § 3
[CIC1917] 20; 638; 639
Massime
1. Exclaustratio imposita speciem prae se ferre videtur poenae, quippe quae sodalem bono praecipuo privat seu vita communi cum adnexis iuribus. Finis tamen exclaustrationis non est punitio, sed incolumitas potius ceterorum et totius communitatis ne vita quotidiana pravis exemplis intolerabilis reddatur. Accedit quandoque et maius bonum ipsius religiosi singulariter, ut seorsum a communitate pacem mentis, nervorum sedationem, animi tranquillitatem recuperet. Exclaustratio propterea est actus administrativus competentis Curiae Romanae Dicasterii propter communem necessitatem impositus, quin de lege poenali vel de imputabilitate
delictorum disputandum sit.
1. L’esclaustrazione imposta sembra presentarsi come una pena, che appunto priva il sodale del bene principale, ossia la vita comune con i diritti annessi. Il fine tuttavia dell’esclaustrazione non è la punizione, ma piuttosto l’incolumità degli altri e di tutta la comunità perché la vita quotidiana non sia resa intollerabile da cattivi comportamenti. Vi si aggiunge a volte anche il maggior bene dello stesso singolo religioso, perché recuperi fuori dalla comunità la pace della mente, la calma dei nervi e la tranquillità dell’animo. Per questo l’esclaustrazione è un atto amministrativo del competente Dicastero della Curia Romana imposto per la necessità comune, senza che si discuta di legge penale o di imputabilità di delitti.
2. Graves et sufficientes causae ad exclaustrationem praecipiendam requiruntur.
2. Sono richieste per imporre l’esclaustrazione gravi e sufficienti cause.
3. Si quaeratur quomodo de violatione legis disputetur in re ubi nulla lex lata est, attendatur oportet can. 20 de supplendo silentio legis. Norma propterea sumenda est a legibus latis in similibus necnon a stilo et praxi Curiae Romanae seu Sacrarum Congregationum (can. 20).
3. Se ci si domanda come si possa giudicare di violazione della legge in una materia nella quale nessuna legge è stata promulgata, si deve attenersi al can. 20 sul modo di supplire il silenzio della legge. La norma pertanto si deve assumere da leggi date per casi simili e dallo stile e dalla prassi della Curia Romana ossia delle Congregazioni (can. 20).
4. Quamvis nullus procedendi modus in exclaustratione imponenda praescriptus sit, haud raro accidit ut processus pro religiosi dimissione rite secundum Codicis praescripta praemittatur, sed competens Curiae Romanae Dicasterium censeat mitius esse procedendum, salvo scilicet ligamine professionis religiosae cum spe regressus ad plenam vitae communis fruitionem.
4. Benché non sia prescritta alcuna procedura per imporre l’esclaustrazione, non è raro che si premetta correttamente il processo per la dimissione del religioso secondo i prescritti del Codice, ma poi il competente Dicastero della Curia Romana ritenga che si debba procedere in modo più mite, salvaguardando cioè il legame della professione religiosa con la speranza del ritorno alla piena fruizione della vita comune.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini