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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 21.11.1981, Prot. N. 11439/79 CA


Parte attrice Rev.da X
Parte convenuta S. Congregatio pro Religiosis et Institutis Saecularibus
Diocesi Nuscana
Oggetto Dimissionis
coram Felici
Pubblicazione CpR 63 (1982) 77-80
LE VI, n. 4874
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Traduzioni angl., Digest X, 123-127
Contenuto Non constat de violatione legis sive in procedendo sive in decernendo.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 696; 697
Massime
1. Quando oboedientia vel per nuncupatum votum religiosum vel per legem exigitur, ea praestanda est semper, dummodo Superior iura divina et naturalia non offendat et intra fines suae potestatis agat (in casu exhibetur exemplar cuiusdam sentiendi rationis quae post Concilium celebratum penes non paucos sodales invaluit. Haec quidem sentiendi ratio respicit oboedientiam, praesertim religiosam, quae quidem non urgeret nisi antea dialogus inter Superiorem et subditum adfuerit, vel, quod peius est, subditus de bonis mandandi rationibus fuerit convictus).
1. L’obbedienza richiesta dal voto religioso emesso o dalla legge si deve sempre fare, purché il Superiore non vada contro il diritto divino e il diritto naturale, e inoltre agisca entro i limiti della sua potestà (il caso è esemplare di un certo modo di sentire che dopo il Concilio è invalso in non pochi sodali. Questo modo di sentire riguarda la obbedienza, soprattutto religiosa, che appunto non urgerebbe se prima tra Superiore e religioso non vi sia stato dialogo o, che è peggio, se il suddito non sia stato convinto delle buone ragioni del comando).
2. Est quoque prudentis Superioris audire sodalem, si quae gravis difficultas mandato opponatur: sodalis autem sua ex parte potest Superiori animum suum patefacere forsan anxium ob mandatum receptum. Sed haec omnia pertinent ad pedagogiam iubendi et oboediendi: ad ipsam oboedientiam non spectant.
2. È sì proprio del prudente Superiore ascoltare il sodale, se si oppone una grave difficoltà al comando: il sodale poi per parte sua può manifestare al Superiore il suo animo, forse ansioso per il comando ricevuto. Tutto questo, però, appartiene alla pedagogia del comandare e dell’obbedire, non alla stessa obbedienza.
3. «Conscia et responsabilis oboedientia», de qua loquitur Concilium, consistit ut subditus, remota quavis coactione, mandatis sui legitimi Superioris voluntarie pareat.
3. La «conscia e responsabile obbedienza», della quale parla il Concilio, consiste nel fatto che il suddito, tolta di mezzo ogni costrizione, obbedisca volontariamente ai comandi del proprio legittimo Superiore.
4. Meritum respiciunt, exempli gratia, boni mores sodalis, petitiones a pluribus factae, autoritatibus ecclesiasticis haud exclusis, in favorem sodalis eiusque muneris: spectat autem ad legitimos Superiores decernere quid melius, quid aptius instituto religioso provehendo et ipsis religiosis efformandis in spiritu evangelicorum consiliorum conveniat.
4. Riguardano il merito, per esempio, le buone attitudini del sodale, le domande fatte da molti, non escluse autorità ecclesiastiche, in favore del sodale e del suo ministero: spetta però ai legittimi Superiori decidere quanto convenga in modo migliore e più idoneo al progresso dell’istituto religioso e alla formazione degli stessi religiosi nello spirito dei consigli evangelici.
5. Legitime monitiones fieri possunt ab Antistita Delegata cum suo Consilio (in casu Antistita Delegata egit de speciali mandato Antistitae Generalis, quae totam rem tandem aliquando moderata est, quacum etiam directe Soror communicare poterat et reapse communicavit).
5. Le ammonizioni possono essere fatte dalla Superiora Delegata con il suo Consiglio (nel caso la Superiora Delegata agì con speciale mandato della Superiora Generale, che ha poi sovrainteso a tutta la vicenda e con la quale la Suora aveva potuto comunicare direttamente, come di fatto fece).

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini