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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Praefecti del 03.05.1984, Prot. N. 14997/83 CA


Parte attrice Rev.da X
Parte convenuta S. Congregatio pro Religiosis et Institutis Saecularibus
Diocesi Parisien.
Oggetto Dimissionis
Traduzioni gall., Praxis juridique et religion 3 (1986) 131-132
Contenuto Recursus reicitur.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC can. 1445 § 2
[CIC1917] 652 § 2
REU art. 106
NS art. 96; art. 105 § 1
Massime
1. Nomine actus administrativi, quippe qui in processu contentioso administrativo apud Signaturam Apostolicam legitime impugnari possit, comprehendi nequit actus mere confirmativus – a recurrente forte studiose excitatus, i.e. intuitu restitutionis in terminis utilibus ad novum recursum exhibendum – qui exsistentia autonoma caret, quatenus ab ipso actu confirmato pendet: est simplex, mera confirmatio, excluso quolibet elemento novitatis, sive volitivae sive etiam probatoriae, actus administrativi praecedentis ex parte eiusdem auctoritatis (in casu competens Curiae Romanae Dicasterium rescripsit se nihil addendum habere litteris suo tempore missis, quod nequidem uti actus confirmativus haberi posse videtur).
1. Sotto la denominazione di atto amministrativo (quello che può essere legittimamente impugnato nel processo contenzioso amministrativo presso la Segnatura Apostolica) non si può comprendere l’atto meramente confermativo – magari suscitato appositamente dal ricorrente, per riottenere, per esempio, la possibilità di esibire in tempo utile un nuovo ricorso – che manca di esistenza autonoma propria, in quanto dipende dal medesimo atto confermato: è una mera, semplice conferma, dalla quale è escluso qualsiasi elemento di novità, sia rispetto alla volontà sia anche alla prova, dell’atto amministrativo precedente della medesima autorità (nel caso il competente Dicastero della Curia Romana rispose di non aver nulla da aggiungere alla lettera a suo tempo inviata, il che non sembra neppure poter essere considerato atto confermativo).
2. Recursus proinde adversus actum mere confirmativum propositus reiciendus est ob defectum praesuppositi.2. Il ricorso, pertanto, proposto avverso un atto meramente confermativo deve essere rigettato per mancanza di presupposto.
Commenti J. Schlick, «Des limites de la justice administrative dans l’Église catholique», Praxis juridique et religion 3 (1986) 127-135

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini