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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 21.11.1987, Prot. N. 17447/85 CA


Parte attrice Consilium pro servanda ecclesia paroeciali S.E.
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Demolitionis ecclesiae
coram Castillo Lara
Pubblicazione Comm 20 (1988) 88-94
W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae, 447-460
IC 31/61 (1991) 265-269
IDE 100 (1989) II, 3-7
IE 1 (1989) 197-203
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Traduzioni angl., W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae, 447-460
gall., Proceed 57 (1995) 422-425
it., G. Parise, La giurisprudenza, 358-363
Contenuto De recursu adversus decretum reiectionis a Congressu latum. Recursus non admittitur ad disceptationem.
Note Cf. Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici authentice interpretando, Responsum, 29. apr. 1987, AAS 80 (1988) 1818; R.J. Barrett, «The Non-Recognised Association and its Capacity to act in Court», in Per 87 (1998) 59-65.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 114; 116; 209; 213; 214; 217; 222; 225; 229; 231; 299 § 3; 313; 322 § 1; 322 § 2; 1222 § 2; 1476; 1737 § 1
Massime
1. Ut quis ministerium iudicis legitime invocare possit, praeter capacitatem processualem (cf. can. 1476), habeat oportet sic dictam legitimationem activam.
1. Per invocare il ministero del giudice, oltre alla capacità processuale (cf. can. 1476), occorre avere la c.d. legittimazione attiva.
2. Iuxta can. 1476 capacitas processualis pro personis physicis amplissime statuitur, adeo ut ad agendum non amplius requiratur ut quis sit baptizatus, id est ut sit persona seu subiectum iurium et obligationum in ordinatione canonica. Compertum tamen non est praescriptionem Codicis extendi posse ad personas iuridicas civiles.
2. Secondo il can. 1476 per le persone fisiche la capacità processuale è stabilita in modo amplissimo, così che per agire non si richiede neppure più che uno sia battezzato, cioè che sia persona ossia soggetto di diritti e di obblighi nell’ordinamento canonico. Non è però stabilito che questa prescrizione del Codice si possa estendere alle persone giuridiche civili.
3. Legitimatio activa intelligitur capacitas concreta ut quis ad determinatam controversiam solvendam tribunal adire possit. Quae legitimatio nihil aliud est quam peculiaris et iuridice tutelata relatio cum obiecto controversiae: requiritur scilicet ut agens titularis sit alicuius iuris subiectivi vel interesse legitimi, quod asseritur laesum.
3. Per legittimazione attiva si intende la capacità concreta di qualcuno di adire un tribunale per la soluzione di una determinata controversia. Questa legittimazione non è nient’altro che la peculiare e giuridicamente tutelata relazione con l’oggetto della controversia: si richiede in altre parole che chi agisce sia titolare di un qualche diritto soggettivo o interesse legittimo, che si asserisce leso.
4. Locutione «gravatum esse contendit» de qua in can. 1737, § 1 haud obscure indicatur fundamentum iuridicum legitimationis activae. Gravamen in casu praesupponit recurrentem ius aliquod subiectivum aut saltem interesse habere; quod quidem interesse, ut fundamentum praebeat actioni, intelligi nequit quodcumque, sed debet esse, ut doctrina docet, personale, directum, actuale et a lege, saltem indirecte, tutelatum. Relatio insuper proportionalitatis adesse debet inter interesse laesum et motiva, quae Superiorem duxerunt ad actum administrativum elicendum.
4. Con la locuzione «sostiene di essere gravato» di cui al can. 1737, § 1 si indica neppure troppo copertamente il fondamento giuridico della legittimazione attiva. Il gravame nel caso presuppone che il ricorrente abbia un diritto soggettivo o almeno un interesse; e questo interesse, per fare da fondamento all’azione, non può essere un qualunque interesse, ma deve essere, come la dottrina insegna, personale, diretto, attuale e tutelato almeno indirettamente dalla legge. Deve esserci inoltre una proporzione tra l’interesse leso e i motivi, che spinsero il Superiore ad emettere l’atto amministrativo.
5. Christifidelium coetui, personalitatis iuridicae (cf. cann. 114; 116; 313; 322, § 2), immo et recognitionis de qua in can. 299, § 3 experti, non agnoscitur capacitas recurrendi qua coetus; agnoscitur vero qua singulis christifidelibus, sive singillatim, sive coniunctim agentibus; quae ultima locutio denotat consortium litis activum.
5. Ad un gruppo di fedeli sprovvisto di personalità giuridica (cf. cann. 114; 116; 313; 322, § 2), anzi anche del riconoscimento di cui al can. 299, § 3, non è riconosciuta la capacità di ricorrere in quanto gruppo; la si riconosce però ai singoli fedeli che agiscono per se stessi o congiuntamente; in quest’ultimo caso si ha litisconsorzio attivo.
6. Qui defectus capacitatis processualis minime sanatur posteriore declaratione, qua quidam ex recurrentibus asserunt se agere velle coniunctim uti litis consortium.
6. Questo difetto della capacità processuale non si sana assolutamente con una dichiarazione tardiva nella quale alcuni dei ricorrenti asseriscono di voler agire congiuntamente nel litisconsorzio.
7. Examen legitimationis activae non ad meritum causae pertinet; agitur potius de praeliminari examine ad comprobandum utrum interesse, quod dicitur laesum decreto, conditionibus respondeat requisitis.
7. La verifica della legittimazione attiva non appartiene al merito della causa; si tratta piuttosto della verifica preliminare per comprovare se l’interesse che si asserisce leso risponda alle condizioni richieste.
8. Iura fidelium de quibus in cann. 209 et seqq. cum quadam ecclesia paroeciali vel aede sacra vinculata non sunt ac proinde eorum exercitium ab exsistentia certae et determinatae aedis sacrae non pendet. Qua de re suppressio ecclesiae fons esse potest quorundam incommodorum seu difficultatum, v. gr. ob longius iter faciendum, ob desidentem organisationem vel haud prosperam curam pastoralem et alia. Sed huiusmodi interesse, etsi reale, non apparet in lege ita fundatum ut legitimet verum recursum, ansam quidem praebere potest pro petitione gratiae, minime vero pro recursu iuridico. Item dicendum est de interesse generali, quod omnes fideles habent pro conservandis aedibus sacris vel monumentis Ecclesiae arte vel historia praestantibus.
8. I diritti dei fedeli di cui ai cann. 209 e segg. non sono legati ad una determinata chiesa parrocchiale o edificio sacro e perciò il loro esercizio non dipende dalla esistenza di un preciso e determinato edificio sacro. Per tale ragione la riduzione di una chiesa può essere sì fonte di alcuni incomodi o difficoltà (per esempio, un tragitto più lungo da fare, una organizzazione più debole o una cura pastorale meno prospera e altri). Questo interesse però, anche se reale, non appare così fondato nella legge da legittimare un vero ricorso; può essere occasione di una domanda di grazia, non però di un ricorso in senso giuridico. Lo stesso si dica dell’interesse generale, che tutti i fedeli hanno per la conservazione degli edifici sacri o i monumenti della Chiesa insigni per arte o storia.
9. Sedulo distinguendus est recursus, qui effectus iuridicos parit, a recursu lato sensu accepto quo fideles auctoritatem ecclesiasticam certiorem faciunt de abusibus ab inferiori auctoritate forte patratis. Huiusmodi interventus denuntiatio potius appellari potest et nullis condicionibus ex parte recurrentis subiacet.
10. Iura de quibus sermo fit in can. 1222, § 2 sunt praesertim iura patrimonialia vel eis assimilata, quae magna ex parte e fundatione vel aedificatione ecclesiae exsurgunt.
9. Si deve distinguere accuratamente il ricorso che produce effetti giuridici dal ricorso in senso largo con il quale i fedeli informano l’autorità ecclesiastica degli eventuali abusi compiuti dall’autorità inferiore. Questo intervento si può chiamare piuttosto denuncia e non soggiace ad alcuna condizione da parte del ricorrente.
10. I diritti dei quali fa menzione il can. 1222, § 2 sono soprattutto i diritti patrimoniali e quelli ad essi assimilati, che per la maggior parte sorgono dalla fondazione o dall’edificazione della chiesa.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini