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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Congressus del 26.01.1990, Prot. N. 21024/89 CA


Parte attrice M.J.A. Woltering
Parte convenuta Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum
Diocesi Cincinnaten.
Oggetto Renovationis ecclesiae paroecialis
Pubblicazione W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae, 461-466
Notitiae 26 (1990) 142-144
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Traduzioni angl., W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae, 461-466
angl., Digest XII, 28-29
angl., RR 1990, 7-8
gall., Proceed 57 (1995) 426-427
it., G. Parise, La giurisprudenza, 364-366
Contenuto Causa admissa non est ad disceptationem ob defectum legitimationis activae.
Note Cf. etiam RR 1990, 6-8; Digest XII, 27-29.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 214; 1216; 1292 § 2; 1295; 1736 § 2
Inter Oecumenici n. 90
Massime
1. Christifideles legitimatione activa non gaudent recursum hierarchicum proponendi vi can. 214, quoad ecclesiae paroecialis internam dispositionem, decorationem et ornatum; quoad renovationem eiusdem ecclesiae necnon quoad aedes sacras vel monumenta ecclesiae conservanda arte vel historia praestantia (in casu defectus legitimationis activae deducitur a fortiori ex decreto definitivo diei 23 ianuarii 1988 quoad suppressionem ecclesiae).1. I fedeli non godono della legittimazione attiva per proporre ricorso gerarchico in forza del can. 214 per quanto attiene alla disposizione, decorazione e ornamento della chiesa parrocchiale; al rifacimento della medesima chiesa e alla conservazione di edifici sacri e monumenti ecclesiali insigni per arte e storia (nel caso la mancanza di legittimazione attiva è dedotta a fortiori dal decreto definitivo del 23 gennaio 1988 che riguardava la riduzione della chiesa ad uso profano).

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini