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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 14.11.1992, Prot. N. 21445/89 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Iurium
coram Eid
Traduzioni gall., Association Internationale des Hautes Juridictions Administratives/International Association of Supreme Administrative Jurisdictions, Recueil de décisions/Selection of decisions, Paris1994, 451-455 (excerpta)
Contenuto Constare de violatione legis sive in procedendo sive in decernendo.
Note Cf. etiam prot. n. 25822/95 CG.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 48; 1400 § 1, n. 1; 1400 § 2; 1720; 1733-1739; 1734; 1737
Massime
1. Suspensio procedurae administrativae in recursu hierarchico perpendendo formaliter pertinet ad rationem procedendi, ac proinde, si illegitime fit, constituit violationem legis in procedendo. Quaestione de violatione legis in decernendo tandem definita, quaestio de violatione legis in procedendo rectius definiri poterit.
1. La sospensione del procedimento amministrativo durante la trattazione del ricorso gerarchico formalmente appartiene al modo di procedere e, perciò, se avviene illegittimamente, costituisce una violazione della legge in procedendo. Una volta risolta la questione della violazione della legge in decernendo, la questione della violazione della legge in procedendo potrà essere definita più rettamente.
2. Cum violatio legis in decernendo de suspensione procedurae administrativae in recursu hierarchico perpendendo efficienter redundet in ipsam rationem procedendi et reapse ipsum cursum iudicii administrativi illegitime suspendat, recte dicendum est illegitima suspensio competentis Curiae Romanae Dicasterii violare legem etiam in procedendo.
2. Poiché la violazione della legge in decernendo circa la sospensione del procedimento amministrativo durante la trattazione del ricorso gerarchico ridonda efficacemente nello stesso modo di procedere e realmente sospenda illegittimamente lo stesso corso del giudizio amministrativo, si deve concludere rettamente che l’illegittima sospensione del competente Dicastero della Curia Romana viola la legge anche in procedendo.
3. Praecepta ab Ordinario loci imposita per actum administrativum singularem extra iudicium latum, ex quo controversia oritur, formaliter constituunt obiectum procedurae administrativae (cf. can. 1400, § 2), quod obiectum omnino distinctum est ab obiecto iudicii poenalis ab eodem Ordinario postea promoti.
3. I precetti imposti dall’Ordinario del luogo con atto amministrativo singolare extragiudiziale, dal quale sorge una controversia, formalmente costituiscono oggetto di procedimento amministrativo (cf. can. 1400, § 2), oggetto del tutto distinto dall’oggetto del giudizio penale in seguito promosso dallo stesso Ordinario.
4. Dicasterium agnoscens se competens fuisse ante iudicium poenale et posterius fore, concluso scilicet eodem iudicio poenali, censens obiectum iudicii e sua competentia detractum esse durante eodem iudicio, errat, cum eius competentia quoad obiectum controversiae de qua agitur, ad normam can. 1400, § 2, exclusiva sit (in casu, Dicasterium proceduram administrativam in recursu hierarchico perpendendo adversus praecepta imposita suspendit, contendens eius obiectum idem esse ac obiectum iudicii poenalis. Impugnata decisio Dicasterii legem violavit in decernendo sive circa eius competentiam quoad obiectum controversiae cognoscendae in casu, sive circa suspensionem cursus procedurae administrativae usquedum processus poenalis absolveretur).4. Il Dicastero che riconosce di essere stato competente prima del giudizio penale e che sarà di nuovo competente dopo che il giudizio penale sarà concluso, e ritiene che nel frattempo durante il giudizio penale l’oggetto del giudizio penale sia sottratto alla sua competenza, erra perché la sua competenza quanto all’oggetto della controversia de qua, a norma del can. 1400, § 2, è esclusiva (nel caso, il Dicastero aveva sospeso il procedimento del ricorso gerarchico contro precetti imposti, sostenendo che l’oggetto era identico a quello del giudizio penale. La decisione del Dicastero ha violato la legge in decernendo sia circa la sua competenza quanto all’oggetto della controversia sottopostagli nel caso, sia circa la sospensione del procedimento fino alla conclusione del giudizio penale).

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini