Università Facoltà di Diritto Canonico www.iuscangreg.itCIC1983CCEONorme extra-codicialiRisposte della Sede ApostolicaDiritto particolareDiritto proprio / statutiFonti storicheGiurisprudenzaAccordi internazionaliSiti webLetteraturaPeriodica de re canonicaBibliografia canonisticaMotori di ricercaLinklistMappa sitoDocentiNoti professori del XX secolo
Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Congressus del 12.10.1995, Prot. N. 25500/94 CA


Parte attrice X et alii
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Suppressionis paroeciae et reductionis ecclesiae in usum profanum non sordidum
Pubblicazione W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae, 483-488
Download
Traduzioni angl., W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae, 483-488
it., G. Parise, La giurisprudenza, 384-387
Contenuto Recursus non admittitur ad disceptationem.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 201 § 2; 1375; 1734 § 2
Massime
1. Iuxta interpretationem authenticam diei 20 iunii 1987, legitimatione activa ad recurrendum carent, qui nomine alicuius coetus vel aliorum fidelium agunt.
2. Quoad tempus utile de quo in can. 201, § 2 ignorantia circa legem non praesumitur et tantummodo excusat si reapse verisimilis est et nullam admittit neglegentiae notam (in casu absentia neglegentiae eo vel magis admitti nequit quod recurrentes prius contra can. 1375 iudicem civilem adiverunt).
3. Decreta suppressionis paroeciae et reductionis ecclesiae in usum profanum ad normam iuris cum eo qui personam paroeciae gerit, communicata sunt; omnino absonum est requirere ut haec decreta directe notificata sint omnibus interesse forte habentibus (in casu ignorantia circa diem a quo recurrendum esset non sustinetur cum recurrentes iam diu notitiam certam et publicam habuerunt de iisdem decisionibus).
4. Distinctio non admittitur inter remonstrationem de facto, quae esset intra terminum, et remonstrationem de iure, quae esset sero propositam (in casu, vel hac distinctione admissa, recursus hierarchicus esset dein extra terminum propositus).
1. Secondo l’interpretazione autentica del 20 giugno 1987, chi agisce a nome di un gruppo o di altri fedeli manca della legittimazione attiva per ricorrere.
2. Riguardo al tempo utile di cui al can. 201, § 2 l’ignoranza circa la legge non si presume e scusa solo se è realmente verosimile e esclude negligenza (nel caso l’assenza di negligenza tanto più non si può ammettere perché i ricorrenti prima hanno adito il giudice civile contro il can. 1375).
3. I decreti di soppressione della parrocchia e della riduzione della chiesa ad uso profano sono stato comunicati a norma del diritto con chi rappresenta la parrocchia; è del tutto incongruo richiedere che questi decreti siano notificati direttamente a tutti gli eventuali interessati (nel caso l’ignoranza circa l’inizio del termine per ricorrere non si sostiene dal momento che già da lungo tempo i ricorrenti ebbero notizia certa e pubblica delle medesime decisioni).
4. Non si ammette la distinzione tra rimostranza de facto, che sarebbe entro i termini, e rimostranza de iure, che sarebbe stata proposta in ritardo (nel caso, ammessa anche questa distinzione, il ricorso gerarchico sarebbe poi stato proposto fuori termini).

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

Collegamento a questa pagina: https://www.iuscangreg.it/stsa?id=92&lang=IT